Lo strumento per la rilevazione del passaggio del veicolo con semaforo rosso non deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura

La vicenda

L’attrice aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Locri contro il verbale di contravvenzione elevato a suo carico per aver proseguito la marcia attraversando un incrocio cittadino con semaforo rosso.

L’infrazione (di cui all’art. 41 e 146 comma terzo D.Lgs. n. 285/1992) era stata rilevata automaticamente e documentata con foto mediante un’apparecchiatura a postazione fissa, omologata con decreto n. 47017/2009.

In primo grado l’adito giudice di pace respingeva l’opposizione, con pronuncia integralmente riformata dal Tribunale.

Per il giudice dell’appello la sanzione era illegittima, non avendo l’amministrazione provato di aver sottoposto l’apparecchiatura di rilevazione dell’infrazione al controllo periodico di funzionalità e taratura, opinando che, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2015 con cui è stato dichiarato illegittimo l’intero comma sesto dell’art. 45 C.d.S., “tutte le apparecchiature deputate all’accertamento delle infrazioni devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura, pena l’illegittimità della sanzione, in quanto l’assenza di tali verifiche è suscettibile di pregiudicarne l’affidabilità metrologica e di compromettere la certezza della rilevazione”.

Il ricorso per Cassazione

Con ricorso per Cassazione l’Amministrazione ha dedotto il vizio di violazione degli artt. 45, comma sesto, 41 e 146 comma terzo, D.lgs. n. 285/1992, sostenendo che i principi sanciti dalla Consulta 113/2015 non operano con riferimento alle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni diverse da quelle concernenti il superamento dei limiti di velocità, trattandosi di dispositivi non sottoposti a controlli metrologici ai sensi della L. 273/1991.

La Cassazione ha accolto il ricorso. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 45, comma sesto, C.d.S., abbia comportato l’obbligo dell’amministrazione di sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalità tutti gli apparecchi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada (non solo quelli impiegati per l’accertamento dell’eventuale superamento dei limiti di velocità).

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, la pronuncia della Corte costituzionale n. 113/2015 ha invece riguardato le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (Cass. n. 10458/2019).

Per quanto riguarda la specifica violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.

La decisione

Al contrario, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 31818/2019) ha affermato che l’efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultano accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’art. 142 Cds.

Nello specifico, la legittimità della sanzione era quindi assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio del veicolo con segnale rosso di stop, non essendo l’amministrazione gravata da ulteriori oneri di prova, avendo già depositato il verbale di accertamento, l’attestazione di conformità dell’apparecchiatura utilizzata e lo stesso verbale di collaudo, eseguito pochi mesi prima della violazione.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio.

La redazione giuridica

Leggi anche:

AUTOVELOX POSIZIONATO SUL LATO NON AUTORIZZATO, MULTA ANNULLATA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui