Una passeggera disarcionata dalla moto durante una manovra estremamente imprudente perde la vita dopo essere stata investita da un’auto proveniente dal senso opposto. I Giudici confermano la responsabilità del motociclista, chiarendo che l’elevata velocità e la condotta di guida pericolosa restano causa determinante dell’evento, anche in assenza di comportamenti imprevedibili di terzi (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 16 ottobre 2025, n. 34042).
La vicenda
La moto procedeva a velocità molto elevata (circa 135 km/h) sulla strada priva di illuminazione in orario serale, sorpassava una BMW che lo precedeva sollevando la ruota anteriore impennando durante la fase di sorpasso. In questo modo perdeva il controllo del mezzo, la passeggera veniva disarcionata dalla moto e, finita sulla semicarreggiata opposta, era stata totalmente investita dall’autovettura Fiat 500L, morendo sul colpo.
Entrambi i Giudici di merito hanno dichiarato la responsabilità del conducente del motoveicolo Kawasaki, sul quale vi era un passeggero
Il centauro ricorre in Cassazione lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p., contraddittorietà intrinseca, mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche con travisamento della prova con riguardo alla condotta di guida del conducente dell’autovettura.
Il motivo di censura si incentra sul fatto che il corpo della vittima si sarebbe trovato, al momento in cui era stato sormontato dalla Fiat, che proveniva dall’opposta direzione di marcia rispetto alla moto, proprio nella corsia di pertinenza della moto. Ciò emergerebbe dal rilievo fotografico redatto dalle forze dell’ordine.
In altri termini, la difesa sostiene che il fatto storico, come ricostruito dal Giudice di merito, sarebbe impossibile nel suo verificarsi in quanto, considerato che il corpo della vittima, prima di essere investito dalla Fiat, si trovava nella corsia di marcia percorsa dalla moto, tale dato oggettivo contraddice l’affermazione secondo la quale non vi sarebbe la prova che la passeggera deceduta abbia invaso l’opposta corsia di marcia.
Passeggera disarcionata dalla moto, grave imprudenza nella condotta della due ruote
Le lamentele sono del tutto infondate. Entrambe le sentenze di merito hanno sottolineato la grave imprudenza nella condotta della moto, che percorreva alla velocità di 135 km/h una strada nella quale è imposto il limite di velocità di 50 km/h.
A fronte di ciò, l’imputato non chiarisce secondo quale ricostruzione della dinamica vi sarebbe la prova che l’investimento sarebbe avvenuto nella corsia di marcia percorsa dalla moto. L’art. 41 c.p.. richiede, come noto, la prova della sopravvenienza di una causa da sola sufficiente a produrre l’evento; invece, nel caso in esame l’imputato non ha contestato la sentenza nella parte in cui ha accertato che la vittima era stata disarcionata dal motoveicolo a seguito di un’«impennata», il cui conducente aveva eseguito un sorpasso estremamente pericoloso a causa della velocità sostenuta; dato probatorio che costituisce ineludibile antefatto della presenza del corpo della donna sulla carreggiata.
Si ricorda che in tema di omicidio colposo, il conducente di un veicolo può andare esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui la condotta altrui abbia determinato una situazione eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, tale da porre il primo conducente nell’impossibilità obiettiva di evitare l’evento.
Nel caso in esame, venendo alla prova asseritamente travisata ovverosia il punto in cui l’autovettura Fiat 500L ha investito con le ruote sinistre il corpo della ragazza trasportata sulla moto condotta dall’imputato e disarcionata dal veicolo prima di essere travolta, i due Giudici di merito hanno dato una puntuale descrizione delle prove sulle quali si è fondato il giudizio riguardante l’imputato e il conducente della Fiat 500, originariamente coimputato ma poi assolto.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente
Sebbene uno dei testimoni avesse riferito che la Fiat 500 aveva sorpassato due veicoli oltrepassando la linea continua, ciò non poteva essere avvenuto se non in un tratto di strada antecedente quello interessato dall’evento, ossia in un luogo in alcun modo preso in considerazione dalla polizia giudiziaria e non ritratto nelle fotografie. Il medesimo fatto è stato nuovamente esaminato dal secondo Giudice, che, da un lato, ha confermato la prova che il corpo della vittima fosse stato parzialmente sormontato con le ruote sinistre dalla Fiat 500, causandone l’amputazione dell’arto superiore; dall’altro, ha confermato la prova che, nel momento in cui ciò è avvenuto, la Fiat 500 si trovava all’interno della sua corsia di marcia.
Ergo dalle due conformi sentenze si evince che la posizione della Fiat 500 sulla carreggiata ha formato oggetto di specifica disamina ed è stata risolta negando l’invasione dell’opposta corsia di marcia. Non risulta che il Giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo grado.
Quindi dinanzi alla Cassazione il conducente della moto non può dolersi del fatto che non sia stata specificamente sviluppata la risposta al motivo di appello nel quale si sosteneva l’inconciliabilità tra la regolare posizione della Fiat 500 e il punto in cui si trovava il corpo della vittima. Si tratta di un’allegazione evidentemente incompatibile con il ragionamento, non manifestamente illogico, che ha condotto ad affermare che non vi fosse alcuna prova del fatto dell’invasione della opposta corsia di marcia.
In conclusione, la S.C. non ravvisa alcuna contraddizione o manifesta illogicità nel ragionamento seguito dalla Corte di appello.
Redazione





