Il decesso di una paziente a seguito di un infarto non ha dato luogo a risarcimento, nonostante la negligenza degli operatori sanitari. La Corte di Appello ha stabilito che, anche se il ritardo nei soccorsi fosse stato evitato, l’evoluzione rapida della patologia non avrebbe modificato l’esito, escludendo il nesso causale tra il comportamento dei sanitari e la morte (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2863).
La vicenda
Il Tribunale di Grosseto, aderendo alle risultanze della CTU, ha ritenuto che la condotta, pur negligente, dell’operatore del 118 e del medico di guardia medica non fosse eziologicamente determinativa, secondo il criterio del “più probabile che non”, del decesso della paziente per infarto del miocardio. Di conseguenza, con sentenza del febbraio 2020, ha rigettato le pretese risarcitorie avanzate dagli attori, escludendo inoltre la possibilità di considerare il danno da perdita di chance in assenza di un’apposita domanda…





