Non è sufficiente ad integrare la fattispecie del reato di patrocinio infedele la circostanza che l’avvocato abbia fatto scadere i termini processuali previsti per l’esercizio delle facoltà spettanti alla parte assistita, omettendo, come nel caso di specie, di costituirsi in giudizio: ciò che rileva, infatti è la prova dell’effettivo nocumento cagionato al cliente
La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata con la quale un avvocato era stato condannato per il reato di patrocinio infedele continuato, posto in essere ai danni di un cliente che aveva seguito in due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come è noto, il delitto di patrocinio infedele – di cui all’art. 380, comma primo, c.p. – è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultima.
In merito alla nozione di nocumento, la Corte di Cassazione ha già osservato che esso non deve essere intesto nel senso civilistico di danno patrimoniale, potendo essere integrato dal mancato conseguimento di benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale.
Inoltre, è stato osservato come detto nocumento possa essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisioni assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura (Cass. Sezione Sesta, n. 2689/1996).
Il giudizio di legittimità
Al riguardo i giudici della Suprema Corte (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 8142/2020) hanno rilevato che nell’ambito del rapporto professionale e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, tenuto conto delle diverse fasi in cui esso si articola, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall’esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte, allegare una prova a suo favore, o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, rientrando nella nozione di nocumento anche la c.d. “perdita di chances”, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo.
La mancata costituzione in giudizio – hanno affermato gli Ermellini -, come anche la contumacia, rappresenta un dato processuale neutro rispetto alla incidenza che una tale scelta processuale può esplicare sulla tutela dell’interesse della parte assistita, tanto da poter essere considerata neppure alla stregua di una condotta infedele ove si prescinda dalle peculiarità del procedimento giudiziario e dagli effetti che in concreto tale scelta possa avere per la migliore difesa della parte assistita.
Ed inoltre, sebbene con specifico riferimento al contenzioso civile, relativo a procedimento monitorio seguito da opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della parte assistita, si possa anche in linea astratta presumere che la costituzione in giudizio del creditore-opposto rappresenti la condotta processuale più corretta, ai fini della integrazione della fattispecie penale prevista dall’art. 380 c.p., è tuttavia pur sempre necessario che in concreto siano indicati e verificati gli effetti pregiudizievoli che la mancata costituzione abbia comportato nel complesso della linea difensiva da seguire in rapporto alle peculiarità del contenzioso in corso.
La decisione
Come premesso, nel caso in esame non era stato possibile accertare l’effettivo nocumento a danno del cliente, posto che “la mancata costituzione nel giudizio di opposizione conseguente all’emissione del decreto ingiuntivo, di per sé non assume alcun rilievo ai fini penali, a meno che non si specifichi quale attività istruttoria sia stata pregiudicata per effetto della mancata costituzione in giudizio”.
Di tali principi di diritto non aveva fatto corretta applicazione la corte di merito, avendo operato una valutazione del nocumento, rilevante agli effetti penali, valorizzando unicamente le scadenza dei termini processuali previsti per l’esercizio delle facoltà spettanti alla parte assistita, prescindendo da qualunque verifica in concreto della effettiva incidenza di siffatte scadenze sulla tutela degli interessi della parte.
Per queste ragioni, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata e l’assoluzione dell’imputato perché il fatto, per come contestato, era privo di rilevanza penale.
Avv. Sabrina Caporale
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