Deve essere annullato il verbale della polizia municipale che sanziona il conducente di un veicolo truccato: decisivi l’assenza di contestazione immediata e il mancato controllo diretto degli agenti

La vicenda

La ricorrente si era rivolta al Giudice di Pace di Ivrea al fine di ottenere l’annullamento delle ordinanze emesse a seguito del rigetto dell’opposizione al verbale elevato a suo carico per violazione degli artt. 142 comma 7 e 97 del codice della strada. In particolare, alla ricorrente era contestato di aver circolato con un veicolo truccato capace di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 del medesimo codice.

La rilevazione della infrazione era avvenuta in conseguenza all’accertamento in modalità automatica della violazione del limite di velocità di cui all’art. 147 comma 7 C.d.S.

Ebbene, l’adito giudice di pace ha accolto il ricorso dell’automobilista perché fondato. Non vi era infatti, alcuna prova certa che quest’ultima avesse posto in essere l’infrazione contestata, dal momento che il mezzo non era stato fermato e non vi era stato alcun controllo da parte degli agenti, del fatto che ella avesse adottato dispositivi tali da alterarne le caratteristiche costruttive (per aumentare la velocità consentita, pari a 45 km/h).

La pronuncia del Giudice di Pace di Ivrea

Il superamento del limite di velocità – ha affermato il Giudice di Pace di Ivrea (sentenza n. 593/2019) – stabilito dal costruttore può essere, infatti, conseguenza anche di fattori ambientali; a maggior ragione in casi come quello in esame in cui erano in discussione pochi km/h.

Anche la Corte di Cassazione si è già espressa in materia, affermando che “per il solo fatto che nel corso della marcia superi i 45 km/h non può considerarsi motoveicolo quando di per sé non ha la capacità di sviluppare tale velocità e questa è determinata da condizioni particolari come vento forte favorevole, strada in pendenza ecc.” (Cass. n. 1175/1972).

Nulla esclude, dunque, che “il superamento della velocità massima stabilita sia conseguenza di tali fattori ambientali, in assenza proprio di immediata contestazione dell’infrazione e controllo degli agenti in punto di integrità delle caratteristiche costruttive”.

L’ordinanza è stata pertanto annullata con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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