In caso di attraversamento pedonale temporaneamente cancellato per l’esecuzione di lavori, il pedone ha l’obbligo di dare la precedenza alle auto

La madre di una minore aveva agito in giudizio contro il conducente della vettura che aveva investito la figlia mentre iniziava un attraversamento pedonale, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a causa delle gravi lesioni riportate nel sinistro.

Il giudice di primo grado aveva accertato la corresponsabilità del conducente e del pedone, nelle rispettive misure del 70% e del 30%, e pertanto aveva condannato l’automobilista e la compagnia assicurativa, in solido, al pagamento di oltre 83.000,00 euro in favore della minore.

La Corte di Appello di Venezia riformava la sentenza accertando un concorso paritario delle parti, riducendo dunque la somma che il convenuto avrebbe dovuto versare quale risarcimento dei danni in favore della ricorrente, quantificandola in 70.184,20 euro.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda è giunta in Cassazione su ricorso della madre della minore, che denunciava l’errore commesso dalla corte di merito nell’aver rideterminato l’incidenza percentuale delle responsabilità nella causazione del sinistro. A sua detta il giudice dell’appello avrebbe dovuto valorizzare “la permanente efficacia della segnaletica relativa ad un attraversamento pedonale nel luogo dell’investimento, nonostante la zebratura fosse stata momentaneamente cancellata dai lavori di rifacimento del manto stradale”; e ciò in quanto l’art. 38 C.d.S. stabilisce la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale e che «prima di decretare la precedenza dell’autista sulla pedone, in forza dell’art. 190 C.d.S., per la presunta soppressione della segnaletica orizzontale, la corte d’appello avrebbe dovuto verificare alla luce della supremazia di quella verticale, la possibilità di sussumere la fattispecie di causa nella regola di cui all’art. 38, co. 2 ultima parte, C.d.S.».

L’assunto della prevalenza della segnaletica verticale non è stato condiviso dai giudici della Suprema Corte perché non pertinente in una situazione, come quella in esame, in cui mancava del tutto (seppur per ragioni contingenti) la zebratura orizzontale; perciò la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico del pedone l’obbligo di dare la precedenza in (temporanea) assenza dell’attraversamento pedonale.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’esistenza della segnaletica verticale era stata correttamente considerata e valorizzata dai giudici di merito al fine di connotare la colpa dell’automobilista, per non avere moderato la velocità in relazione allo stato di pericolo derivante da quella situazione.  

La decisione

Parimenti è stata ritenuta priva di fondamento l’affermazione secondo cui il conducente del veicolo investitore, in quanto residente in zona avrebbe dovuto conoscere bene la strada; e quella contraria, per cui data l’ora, non era altissima la prevedibilità di un attraversamento da parte di un bambino, dal momento che l’automobilista avrebbe dovuto comunque considerare la situazione di pericolo al fine di regolare la velocità al di sotto del limite imposto.

Chiariti, dunque, gli addebiti di condotta colposa a carico dell’automobilista e della contestuale affermazione della colpa della bambina che “sbucava all’improvviso ed effettuava un subitaneo attraversamento della strada a una distanza cosi vicina dall’auto che sopraggiungeva, che il conducente della nulla poteva fare per evitare l’urto”, la Suprema Corte ha definitivamente rigettato il ricorso e confermato la pronuncia di merito (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 5624/2020).

La redazione giuridica

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