In tema di rapina, l’utilizzo di una siringa con ago comporta la configurabilità dell’aggravante dell’uso di un’arma: ciò che conta, infatti, è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata a carico dell’imputato per il reato di rapina pluriaggravata, col riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
L’accusa era quella di aver intimato alla vittima di consegnarli la somma di 40 euro, minacciandola con una siringa estratta dalla borsa e, profittando della minorata difesa derivante dall’orario notturno.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione. A detta della difesa, la corte territoriale avrebbe dovuto escludere l’aggravante dell’uso dell’arma, sia con riferimento al momento in cui la siringa era stata utilizzata, e quindi alla sua funzionalità ai fini della consumazione del reato di rapina, sia alla sua riconoscibilità quale arma in senso proprio.
Ma il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 8092/2020).
Costituisce, infatti, orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “in tema di rapina, ai fini della configurabilità dell’aggravante della minaccia commessa con armi, ciò che conta è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore dell’arma, essendo tale effetto intimidatorio dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell’oggetto adoperato ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell’arma vera e propria (come avviene quando l’arma- giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile).
Con specifico riferimento all’uso di una siringa, è stato, inoltre, affermato che l’ago innestato in una siringa ed usato in un contesto aggressivo (nella specie, nel corso di una rapina) costituisce arma impropria, presentando chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l’offesa alla persona (Sez.2, n.25012 del 17/05/2012)”.
L’aggrvante della minorata difesa
Parimenti infondato è stato ritenuto il secondo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa. Era incontestabile, infatti, che il fatto illecito fosse avvenuto di notte in un luogo isolato; a tal proposito – hanno chiarito gli Ermellini – “non rileva la dimostrazione che tale contesto abbia agevolato la consumazione della rapina, e non è indispensabile dimostrare che il fatto non sarebbe accaduto se fosse stato commesso di giorno: l’aggravante non evoca l’azione che causa il reato, bensì la sua più agevole consumazione”.
La “minorata difesa si fonda [infatti]su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l’azione criminosa, sicché correttamente la corte di merito aveva ricollegato il contesto notturno alla ristrettezza dell’abitacolo della vettura quale indice di difesa attenuata della persona offesa.
In definitiva, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La redazione giuridica
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