Integra il reato di rapina e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta dell’agente che dopo una prestazione sessuale minaccia la vittima per ottenere indietro i soldi e le strappa con forza la borsetta

La vicenda

La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.U.P. dello stesso Tribunale nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e di porto di coltello.

Contro la citata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 628 e 393 c.p., poichè il fine da lui perseguito era solo quello di ottenere la restituzione della somma di 30 euro poco prima versata alla persona offesa per la fruizione di una prestazione sessuale che – a sua detta – non gli era stata corrisposta.

Secondo la prospettazione difensiva ricorreva, nel caso di specie, il diritto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni essendo egli soggettivamente convinto dell’esistenza di tale diritto e nella ragionevole opinione di esercitarlo aveva agito di conseguenza.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 42025/2019).

Da quanto accertato in punto di fatto, era emerso che l’uomo, dopo avere consumato in auto un rapporto sessuale mercenario con la persona offesa e averla fatta scendere dal veicolo, era tornato sui suoi passi e le aveva strappato la borsetta, pronunciando frasi minacciose e tenendo in mano un coltello; per poi fuggire ed essere tratto in arresto poco più tardi.

In sede di interrogatorio l’imputato aveva ammesso tutto quanto, precisando tuttavia che la sua unica intenzione era quella di farsi restituire la somma pagata alla donna, in ragione della scarsa soddisfazione avuta dalla prestazione sessuale comprata.

In punto di diritto la corte territoriale aveva respinto l’istanza di riqualificazione giuridica della condotta addebitata ai sensi dell’art. 393 c.p., poichè aveva ritenuto che la sua pretesa non fosse fondata sulla ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto, ma fosse caratterizzata dalla consapevolezza di perseguire un ingiusto profitto.

Rapina o esercizio arbitrario delle proprie ragioni?

È noto – come più volte ha ribadito la giurisprudenza di legittimità – “che l’elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell’elemento soggettivo, perché nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sè o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa”.

È stato, tuttavia, rilevato che, fermo restando che la linea di demarcazione tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è sancita dall’elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l’intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto (Fattispecie nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure l’ordinanza cautelare che aveva qualificato come rapina la condotta dei ricorrenti che, per riappropriarsi di un immobile, avevano minacciato l’occupante con un bastone e l’avevano privata della libertà personale, sottraendole i documenti e altri effetti personali – Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018).

La decisione

In altre parole, per i giudici della Suprema Corte “anche nell’indimostrata ipotesi che la prestazione sessuale pattuita non fosse stata eseguita, l’imputato non avrebbe potuto recuperare, nel rispetto dei principi del diritto civile, la somma già eventualmente versata come corrispettivo, trattandosi di un contratto a causa illecita che non dà diritto alla ripetizione dell’indebito”.

Ad ogni modo non era questo il caso in esame poiché era emerso che l’imputato avesse consumato il rapporto sessuale pattuito e nell’aggredire la donna avesse pronunziato delle frasi del tutto incongrue rispetto al dichiarato fine di ottenere la restituzione della somma versata.

Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’imputato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

La redazione giuridica

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