Pedana di legno sul pavimento del Palazzo di Giustizia (Tribunale Firenze, sez. II, 17/10/2022, n.2894).
Pedana di legno sul pavimento del Tribunale provoca la caduta della donna che riporta lesioni.
La donna assume:
-che in data 7 marzo 2017 doveva partecipare ad un’udienza civile che sarebbe stata tenuta presso la Corte di Appello di Firenze presso il Nuovo Palazzo di Giustizia, quando, nell’accedere alle scale riservate al pubblico, inciampava in una pedana di legno presente sul pavimento dell’ingresso;
-che la presenza della pedana non era stata segnalata ed era priva di adeguate delimitazioni che la rendessero rilavabile e percepibile agli utenti;
-che cadeva violentemente in terra e riportava lesioni personali per cui, dopo aver presenziato l’udienza, si recava in Ospedale ove le veniva accertato un “trauma cranio facciale con esa e frattura pavimento orbitario, frattura non tratta per perdita visus”; veniva ricoverata e dimessa in data 23.03.2017 e seguivano ulteriori visite mediche specialistiche; la sua guarigione con postumi veniva certificata in data 29.01.2018;
-che ritiene il Ministero della Giustizia, quale gestore e custode dell’immobile adibito a Palazzo di Giustizia, responsabile dell’accaduto per aver omesso di segnalare secondo quanto previsto per la sicurezza delle persone la pedana di legno che ha poi causato la sua caduta.
Il Tribunale dà atto che il fatto si verificava verso le ore 11 del mattino del 7.3.2017 quando l’attrice, insieme al marito, superato il cancello lato Peretola/Cassa di Risparmio di Firenze del Tribunale, entrava nell’area posta immediatamente dopo le postazioni di accesso sorvegliate dal personale di guardia e dal sistema del metal detector e, dovendosi dirigere verso la rampa di scale che conduce verso alla Corte di Appello, inciampava sulla pedana posizionata sul retro del gabbiotto di sorveglianza, che si frappose al suo cammino solo dopo aver superato la postazione suddetta.
L’attrice cadeva in avanti battendo la testa, all’altezza dell’occhio destro.
Uno dei testi ha confermato che la presenza di tale pedana – larga un metro e lunga un metro e mezzo circa – era dovuta al fatto che agevolava il percorso di entrata e di uscita dal gabbiotto di sicurezza di un addetto ai servizi “affetto da disabilità” e che la presenza dell’ostacolo era segnalata da due piantane (probabilmente colorate in bianco e rosso (meglio descritte come due piloncini con catenella delimitanti con su appeso anche un cartello con la scritta “ingombro”).
Il teste medesimo ha precisato che la pedana era posta a ridosso della porticina della postazione di sicurezza e che, per le sue dimensioni, lasciava spazio agli utenti di transitarvi accanto, senza aver problemi di spazio; al contempo, la pedana di legno non poteva essere avvistata immediatamente per chi entrava dall’accesso utilizzato dalla danneggiata, perché nascosto dalla struttura di sorveglianza.
Ergo, l’attrice, pur non potendo osservare appena superato il varco del metal detector cosa c’era dietro il gabbiotto, nel dirigersi verso la rampa di scale, non si è attenuta alla regola prudenziale per la quale occorre tenersi distanti dagli ostacoli – qualunque essi siano – e guardare in terra al fine di evitare l’inciampo che, invece, avveniva.
Dunque, se da una parte la significativa ed oggettiva consistenza della pedana prova il nesso causale e spiega logicamente le modalità di verificazione della caduta dell’attrice, dall’altro lato non può ritenersi il c.d. caso fortuito, poiché la situazione concreta non rientra in quelle ipotesi per la cui la situazione di pericolo è conseguente ad uno stato di alterazione repentino e imprevedibile e poteva essere pretesa dall’attrice una maggiore cautela ed attenzione, anche alla luce del fatto che l’attrice soffriva “di cataratta” e non aveva una perfetta visione dei luoghi.
Dunque l’attrice avrebbe dovuto tenere una condotta più consona allo stato dei luoghi e con questo viene ritenuta corresponsabile nella misura del 50%.
Complessivamente, viene riconosciuta la somma di euro 10.539,50.
Avv. Emanuela Foligno
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