Riparto del massimale incapiente in caso di sinistro stradale gravissimo (Cass. civ., sez. III,  19 ottobre 2022, n. 39726).

Riparto del massimale incapiente in caso di sinistro stradale grave con numerosi danneggiati.

La Suprema Corte si pronuncia sulla interpretazione degli artt. 140 e 141 C.d.A.. e dei criteri di riparto del massimale minimo di legge tra una pluralità di trasportati danneggiati.

In estrema sintesi, si pone il problema del riparto del massimale assicurativo nel caso in cui alcuni danneggiati non agiscano verso l’assicuratore.

In un grave sinistro stradale tra due autovetture, i trasportati convenivano in giudizio la compagnia di assicurazione della vettura su cui viaggiavano per ottenere il risarcimento del danno.

Nel giudizio si costituivano anche i trasportati dell’altro veicolo coinvolto, chiedendo il ristoro dei danni verso la stessa Compagnia di assicurazioni.

Il Tribunale accoglieva le domande e condannava l’Assicurazione al risarcimento di euro 548.878,00 da ripartire tra i danneggiati, rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento oltre i massimali per mala gestio nei confronti dell’assicuratrice.

La Corte di Appello confermava tali statuizioni e la delicata vicenda sulla interpretazione delle norme del Codice delle Assicurazioni private, inerenti il riparto del massimale assicurato, approda in Cassazione.

L’art. 140, co.1, c.d.A.  stabilisce che «qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate».

Il successivo art. 141 prevede che, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Gli Ermellini osservano che, sebbene non si comprenda il senso di limitare il risarcimento al massimale minimo di legge anche nell’ipotesi in cui fosse stato stipulato un massimale superiore, il dettato normativo è sufficientemente chiaro: è una tutela rafforzata, per cui il trasportato ha diritto al risarcimento dall’assicurazione del conducente dell’auto su cui viaggiava senza doverne provare la responsabilità, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno verso l’assicurazione del responsabile civile se coperto da un massimale superiore.

La limitazione prevista dall’art. 140 opera in tutti i casi, senza che si possa presupporre che si riferisca al caso di danneggiati trasportati in una sola autovettura.

Ergo è pacifico che il massimale sia da ripartire tra la pluralità dei soggetti danneggiati coinvolti nel sinistro.

Tuttavia, nel caso concreto, alcuni danneggiati non avevano avanzato domanda verso l’assicurazione, quindi non può dirsi corretto il riparto del massimale tra tutti i danneggiati.

Il presupposto di applicabilità dell’art. 141 è che il trasportato agisca verso l’assicuratore del mezzo su cui si trovava, mentre la possibilità di agire anche verso l’assicuratore del responsabile civile è residuale, per il danno ulteriore.

Dunque, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto: «in caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l’eventuale maggior danno a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all’art. 140, tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l’assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l’intero massimale minimo, senza decurtazioni».

Avv. Emanuela Foligno

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