Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile si fa riferimento, ove non sia previsto diversamente, al reddito di cui l’assistito abbia effettiva disponibilità

Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all’art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 16599/2020.

Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso dell’Inps contro la sentenza dei Giudici di merito che avevano accolto la domanda proposta da una contribuente volta al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

Per la Corte territoriale rilevava, ai fini dell’accesso alla prestazione e quanto al relativo requisito reddituale, il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili.

Inoltre, per l’apparente contraddizione tra quanto, nella specie, risultante dalla certificazione dell’Agenzia delle entrate (nella quale i redditi percepiti sono indicati come percepiti) e i certificati CUD (nei quali i medesimi redditi sono portati in deduzione per il loro intero ammontare ovvero in detrazione), la Corte attribuiva rilievo a tale ultima documentazione nella quale la voce “imponibile IRPEF” risultava con importo zero.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’INPS assumeva che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono i redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili.

L’Ente previdenziale deduceva, inoltre, che la prova del requisito reddituale debba essere fornita soltanto attraverso una certificazione dell’Agenzia delle Entrate e non attraverso il modello CUD e, peraltro, in riferimento all’intero periodo oggetto del giudizio;

I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno ritenuto di rigettare il ricorso osservando, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che, la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistito abbia effettiva disponibilità.

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