Ha diritto alla pensione di reversibilità l’ex coniuge cui sia stata addebitata la separazione, che al momento della domanda non beneficiava dell’assegno di mantenimento o dell’assegno alimentare a carico del de cuius

La vicenda

La ricorrente aveva agito in giudizio al fine di veder accertato il proprio diritto alla pensione di reversibilità dell’ex marito, e aveva pertanto, domandato la condanna dell’INPS alla riliquidazione del relativo trattamento, nonché all’annullamento del provvedimento con il quale le era stato chiesto di restituire alcuni ratei già percepiti.

A fondamento della propria domanda la ricorrente espose di essersi sposata nel 1967; dal matrimonio nacquero quattro figli (tutti maggiorenni); senonché nel 2008, il Tribunale di Modena dichiarò la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della moglie; dopo la separazione quest’ultima tornò vivere con il marito, accudendolo durante tutto il periodo della malattia, fino al decesso verificatosi nel 2012. In seguito a tale evento, la donna presentò domanda all’INPS per il riconoscimento della pensione di reversibilità che le fu riconosciuta a partire dall’1/06/2012; fino a quando, con successivo provvedimento (del 05/04/2013), le fu chiesto il rimborso della somma di € 13.914,60, quale quota della pensione di reversibilità percepita nel periodo 01/06/2012 – 31/03/2013, essendo intervenuta sentenza di separazione con addebito a suo carico.

Pensione di reversibilità: questione giuridica e quadro normativo

Chiarito il quadro fattuale della vicenda, la questione giuridica sulla quale l’adito Tribunale ha dovuto confrontarsi è stata la seguente: stabilire se costituisca o meno elemento ostativo al riconoscimento della pensione di reversibilità il fatto che alla parte richiedente sia stata addebitata la separazione e che quest’ultima non benefici dell’assegno di mantenimento o dell’assegno alimentare a carico del de cuius.

L’art. 13 del Regio Decreto n. 636/1939 dispone che: “nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lettere a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l’età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato a norma del primo comma dell’art. 12: a) il 50 per cento al coniuge; b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all’intero ammontare della pensione calcolata a norma del primo comma dell’art. 12. Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 10.”

Tra il 1987 e il 1989 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebito o per colpa (Corte Costituzionale n. 450/1989 e n. 287/1987)

In particolare, con la sentenza n. 286/1987 – la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludevano dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

In seguito a tale pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che detta pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte (Cass. 19 marzo 2009 n. 6684, n. 4555 del. 25.2.2009, n. 15516 del 16 ottobre 2003).

Recentemente la Suprema Corte ha chiarito che ad ambedue le situazioni è applicabile l’art. 22 della Legge n. 903/1965, il quale non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato, poiché ” la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima” (cfr. Cass. sez. lav., 15/03/2019, n.7464; Cass. Sez. L, Ord. n. 2606 del 2018; Cass. Sez. 6 – L, Ord. n. 9649 del 12/05/2015).

La decisione

Insomma, alla luce della suddetta giurisprudenza è possibile affermare che la pensione di reversibilità spetti al coniuge separato con addebito a prescindere dalla vivenza a carico al momento del decesso dell’ex coniuge e senza che rilevi lo stato di bisogno e/o l’attribuzione di un assegno di mantenimento o alimentare a carico del defunto titolare del trattamento previdenziale.

Facendo applicazione di tali principi di diritto, il Tribunale di Modena (Sezione Lavoro, sentenza n. 455/2020) ha accolto la domanda attorea, riconoscendo l’esistenza in capo alla ricorrente del diritto a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità richiesto, con conseguente condanna dell’INPS a corrispondere i ratei arretrati dalla data di sospensione dell’erogazione della pensione, oltre interessi.

La redazione giuridica

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