Devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili

Con atto presentato dinanzi al Tribunale di Salerno (Prima Sezione del 3/1/2020), la ricorrente aveva domandato la modifica delle condizioni di divorzio, in particolare, l’aumento degli assegni di mantenimento in favore delle due figlie, una delle quali maggiorenne e l’obbligo per l’ex coniuge di sostenere tutte le spese straordinarie relative alle loro esigenze.

Costituitosi in giudizio, l’uomo aveva domandato, invece, il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale: la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge e la previsione del pagamento diretto dell’assegno alla figlia minore fino al compimento della maggiore età.

L’adito giudice campano ha, in primo luogo, osservato che, “in sede modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto ad (eventualmente) adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale accertata” ( Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 787).

Come premesso, nel caso di specie, la ricorrente – sulla quale incombeva il relativo onere probatorio – aveva allegato un aumento delle esigenze delle due figlie nate dall’unione coniugale.

Al riguardo la giurisprudenza ha più volte affermato che l’aumento delle esigenze dei figli, essendo di per sè legato alla crescita, non necessita di una dimostrazione specifica (Cass. n. 8927/2012; 400/2010); tuttavia in questo caso, le aumentate esigenze delle figlie allegate dalla ricorrente attenevano tutte a voci di spesa straordinarie (spese per tasse universitarie e per l’acquisto dei libri di testo universitari per la figlia maggiorenne, nonchè spese per le lezioni di latino e per le attività sportive svolte dalla figlia minore) che come tali esulano dal mantenimento ordinario.

A tal proposito il Tribunale ha chiarito che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).

Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955).

La decisione sull’aumento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli

Peraltro, da quanto accertato il coniuge convenuto in giudizio non si era mai sottratto dal pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie per le figlie, ma al contrario si era rifiutato di versare – soprattutto alla figlia maggiorenne – somme ulteriori rispetto al già cospicuo assegno di mantenimento di 1.300,00 euro, ritenuto di per sé idoneo a soddisfare le ordinarie esigenze di ragazze di 20 e 17 anni provenienti da una famiglia benestante.

Alla luce di quanto esposto il Tribunale di Salerno ha deciso di rigettare sia la domanda di aumento degli assegni di mantenimento per le figlie, sia quella di porre integralmente a carico del convenuto le spese straordinarie.

Vittoria completa per l’ex coniuge, il quale ha visto accogliere anche la domanda riconvenzionale di revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, la quale aveva instaurato una stabile e duratura convivenza con un altro uomo.

La revoca dell’assegno di divorzio all’ex coniuge

Com’è noto, l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto attraverso una convivenza “more uxorio” (basata su un progetto e modello di vita comuni e caratterizzata da stabilità e continuità), rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto resta definitivamente escluso. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente (Cass. civ., sez. VI, 05/02/2018, n. 2732).

Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (Cass. civ., sez. I, 28/02/2019, n. 5974; Cass. civ., sez. VI, 10/01/2019, n. 406).

La giurisprudenza

La più attenta giurisprudenza di merito ha, persino, ritenuto che “la mancanza di coabitazione tra la richiedente l’assegno divorzile e il nuovo compagno non vale a superare la prova della sussistenza di un progetto di vita in comune, presupposto per l’esclusione del diritto all’assegno, in quanto le ragioni sottese alla scelta della non coabitazione (ormai in alcuni casi assente anche nelle coppie coniugate) possono essere molteplici, non ultima anche quella volta a tentare di evitare di perdere il diritto all’assegno divorzile stesso” (Trib. Milano, sez. IX, 30 gennaio 2018).

Nel caso di specie, era stata la stessa ricorrente ad ammettere che la relazione affettiva e sentimentale col nuovo compagno era e durava da circa sei anni.

Per queste ragioni il Tribunale revocato l’assegno di divorzio in suo favore, essendone venuti meno tutti i presupposti.

La redazione giuridica

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