È irrilevante ai fini della concessione della pensione indiretta al coniuge del professionista deceduto, l’ininterrotta iscrizione decennale alla cassa previdenziale

La vicenda

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla ricorrente, coniuge superstite di un avvocato, per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.

Per la corte di merito non sussisteva, in riferimento al professionista, il requisito dell’iscrizione protrattasi continuativamente alla Cassa previdenziale.

La pronuncia della corte calabrese è stata impugnata con ricorso per cassazione dalla vedova dell’avvocato, lamentando l’errata introduzione di un requisito – quello dell’iscrizione continuativa alla Cassa – non previsto dalla legge (nella specie, art. 7, legge n. 675/1980, come modificato dall’art. 2, commi 3 e 4, legge n. 175 del 1983, sostituito dall’art. 3, legge n. 141 del 1992), la quale al contrario, prevede quali unici requisiti: dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione; iscrizione alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età; iscrizione con carattere di continuità.

La ricorrente, in altre parole, ha dedotto l’errata interpretazione per aver preteso l’iscrizione continuativa per dieci anni e per aver fatto coincidere il richiesto «carattere di continuità» con la perdurante e ininterrotta iscrizione.

Il ricorso è stato accolto.

I giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 27392/2019) hanno preliminarmente ricordato che la pensione indiretta – da erogarsi ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività – costituisce tipica espressione del sistema solidaristico, dal momento che, al pari dei trattamenti di invalidità, spetta a beneficiari impossibilitati, se non fosse intervenuto l’evento invalidante o il decesso, a vantare alcunché a titolo di pensione, per non essere stato maturato, come nella diversa ipotesi di reversibilità, il prescritto periodo di contribuzione.

Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 169/1986, ha chiarito che il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità diverge nella previdenza forense, dalla nozione dei due istituti nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico e di lavoro privato, ove, affinché sorgano diritti in capo ai superstiti, deve comunque sussistere la maturazione del diritto a pensione.

La pronuncia della Cassazione

Premesso il discrimine anagrafico dell’iscrizione alla Cassa a data anteriore al quarantesimo anno di età, il legislatore (art. 7, comma 3, della legge n. 576) ha posto il limite insuperabile del decennio effettivo d’iscrizione contribuzione, così selezionando gli aspiranti al beneficio del trattamento indiretto tra i superstiti dei soli professionisti che potessero vantare detta condizione al momento del decesso ed escludendo per converso, i superstiti di professionisti sprovvisti dell’effettivo decennio di iscrizione e contribuzione.

A tale requisito, dovrebbe aggiungersi secondo la tesi patrocinata dalla Cassa forense e condivisa dall’interpretazione dei giudici di merito, il requisito delle continuità, di talché gli elementi costituivi della prestazione indiretta deriverebbero dall’effettività, sommata alla continuativa iscrizione per almeno dieci anni ininterrotti.

Tale interpretazione per i giudici della Suprema Corte non è condivisibile.

Ed invero, laddove il legislatore dispone che «La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età…», fissa la stringente condizione della continuità della iscrizione al solo requisito anagrafico, sicché “estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla ratio legis, coincidente con la volontà di estendere l’intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale.

In definitiva, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio, per i necessari ulteriori accertamenti di merito.

Avv. Sabrina Caporale

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