Una sentenza sulla perdita di chance quella che vi alleghiamo e commentiamo che mette l’angoscia se pensiamo che farà perdere altri 5 anni all’attore per avere giustizia
L’argomento cardine è la perdita di chance e la erronea interpretazione della CTU. Non è infrequente che Il giudice quando legge la frase “perdita di chance” in una CTU la ritiene sempre e comunque la “perdita della POSSIBILITA’” di raggiungere un obiettivo sperato e questo malgrado il ctu si sia espresso in termini percentuali di molto superiori al 50%.
Vi riporto un pezzo della sentenza che penso sia chiarificatore del “malinteso”:
“In proposito, gli ausiliari dell’Ufficio hanno chiarito che, alla luce della casistica di riferimento, i trattamenti farmacologici ed interventistici coronarici già disponibili presso le strutture sanitarie nel 2003 ed ai quali avrebbe potuto farsi ricorso, qualora fosse stata formulata una diagnosi tempestiva e corretta ‘possono ridurre la mortalità da infarto miocardico acuto in misura pari a quasi il 90% rispetto ad una assenza di trattamento’. Per quanto i CC.TT.UU. abbiano considerato, pur in mancanza di riscontro autoptico e di esatto inquadramento della condizione anatomopatologica del Sig. Be. al momento in cui, nella mattina del 9 marzo 2003, giunse presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di CC, altamente probabile l’origine infartuale del decesso del paziente (?La storia induce a ritenere altamente verosimile che il decesso sia intervenuto per causalità cardiaca, dovendo, all’interno di tale genesi, indicare la causalità infartuale come quella dotata di maggiore attendibilità?) – attesi gli elementi di valutazione disponibili (l’evidenziata compatibilità del quadro patologico e sintomatologico, sebbene non correttamente diagnosticato, con una sindrome coronarica acuta, la familiarità cardiopatica del paziente, l’indicazione ‘I.M.A.’ quale causa iniziale della morte, verosimilmente desunta dal medico che lo redasse in ragione dell’assenza di segni patologici che potessero orientare diversamente la diagnosi in ordine alla causalità mortale) – ciò, di per sé solo, non consente di ascrivere, sotto il profilo giuridico. a responsabilità delle parti convenute (pur a fronte dei profili di colpa emersi a carico delle stesse in relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di giudizio) il decesso dello stesso Be. (evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria in riferimento sia ai danni iure hereditario sia a quelli iure proprio dedotti in giudizio), alla luce dei condivisibili ed argomentati rilievi espressi dai CC.TT.UU. (cfr. relazione datata 03.12.2015, pagg. 10-11, 12 e 13)….”.
Insomma il Giudice s’incarta sulla causa della morte che ovviamente è l’infarto (senza il quale il giudice non avrebbe fatto sentenza) malgrado i CCTTUU abbiano rilevato che la condotta omessa ha fatto perdere il 90% di chance di sopravvivenza.
Se da un lato, come afferma il giudice, la perdita della possibilità di raggiungere un obiettivo non è uguale al mancato raggiungimento dello stesso e che il primo si rifà alla perdita di un bene entrato nel patrimonio (danno evento dato dall’errore medico) del paziente e il secondo si rifà al nesso causale tra lo stesso errore e l’evento lamentato dallo stesso o dai suoi congiunti (nel caso de quo la morte), è proprio questo secondo aspetto che non dovrebbe sfuggire al giudicante, ossia che il nesso di causa tra l’omissione e il danno è una retta causale che va dall’1% al 100% e che individuato un criterio statistico/logico che definisce il legame tra omissione e danno come esistente nella misura superiore al 50% esso si trasforma da una perdita di chance seria e apprezzabile (per cui va risarcita in via equitativa dal giudice) ad un mancato raggiungimento di un obiettivo (più probabile che non) che va risarcito per intero all’attore.
Mi si perdoni inoltre l’ardore di esprimere un mio parere, ossia che la domanda subordinata alla principale va fatta solo quando si parla di perdita di chance intesa come mera possibilità di raggiungere un obiettivo e quindi slegato dalla probabilità logica di conseguirlo. Il resto non può che essere inteso come un minus della domanda pricipale di richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale.
In ultimo il giudice afferma che in “mancanza di un riscontro diagnostico, l’assenza di un ECocardio (non disponibile a quanto parte per inefficienza della struttura), della rilevazione dei markers di lisi miocardica e dalla carenza della mera descrizione obiettiva delle condizioni del paziente non sia stato possibile accertare se l’infarto fosse o meno sopravvenuto…alla luce di questi elementi …non consente di considerare come concausa del decesso del medesimo…”. Quindi il Giudice con un solo colpo di frusta butta via 20 anni di giurisprudenza invertendo l’onere della prova sulla parte più debole del contratto e annientando il concetto della “vicinanza della prova”.
Beh, penso che sia una sentenza da appellare senza ombra di dubbio in quanto dal tenore della CTU (che sarebbe comunque meglio leggerla per intero cliccando qui) il caso a cui si riferisce la sentenza che si allega è assolutamente un mancato raggiungimento di un obiettivo.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
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