Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sulla possibilità per i dipendenti pubblici di accettare incarichi di consulenza tecnica di ufficio

La sentenza n.3513/2017, del 17.07.2017, emessa dal Consiglio di Stato, chiarisce un aspetto delicato (e oggetto diverse contrastanti interpretazioni giurisprudenziali) riguardante la possibilità per i dipendenti pubblici di accettare incarichi di consulenza tecnica di ufficio.
Il Consiglio di Stato nel riconoscerne l’ammissibilità, pone l’accento sull’aspetto della natura intrinseca dell’incarico che non costituisce l’oggetto di un contratto di prestazione d’opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia.
La sentenza richiama l’art. 53 del d. lgs. 165/2001, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, che ai commi 7, 8 e 9 stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza” e, corrispondentemente, proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati, di conferirli senza tale autorizzazione.
Ma il Consiglio di Stato chiarisce che la predetta disposizione fa riferimento ad “incarichi” di tipo diverso da quelli di consulenza tecnica. Infatti, nel caso di C.T.U., diversamente da quanto previsto dalla predetta norma, l’incarico viene conferito dall’Autorità Giudiziaria (il G.I. o il P.M.) e quindi un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati.
I fatti sottoposti al vaglio del Consiglio di Stato sono quelli riportati dalla sentenza (impugnata) del TAR Campania, sede di Napoli, sezione II, 17 maggio 2016 n.2528, che ha accolto il ricorso n.4807/2015, proposto per l’annullamento del decreto 18 maggio 2015 n.1651 del Rettore dell’Università “Federico II”, di approvazione del regolamento per gli incarichi extraistituzionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo, del provvedimento 24 luglio 2015 n.12047 del Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliere dell’Università predetta e di ogni altro atto presupposto, connesso, ovvero consequenziale.
La sentenza del TAR ha “…accolto il ricorso e, respinta una serie di eccezioni preliminari, ha in sintesi condiviso la tesi dei ricorrenti; ha infatti ritenuto che l’attività di consulente tecnico d’ufficio dell’autorità giudiziaria sia ricollegabile non ad un rapporto contrattuale di qualche genere, ma all’adempimento di una funzione pubblica nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, per cui sarebbe illegittimo, e potenzialmente lesivo dell’indipendenza della magistratura, ammettere l’iscrizione nel relativo albo, salvo poi subordinare l’effettivo esercizio dell’attività ad una autorizzazione da rilasciare caso per caso…
 

Avv. Fabrizio Cristadoro

(Foro di Messina)

 

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