È argomento spesso di non facile rappresentazione, ecco perché oggi ci ritorno. Espongo un caso che seguo direttamente e di cui allego una perizia in sede penale dove si evincono degli errori di diagnosi che però non portano alla condanna dei medici in quanto il nesso di causa tra decesso del neonato e inadempimento non soddisfa i criteri della “ragionevole certezza”.
Allego dunque tale perizia che ritengo sia fatta davvero bene su tutti i punti di vista: nella narrazione, nella esposizione delle criticità e, non ultimo, nelle “deduzioni” medico legali.
Allora perché ne parlo?
Perché sto seguendo in sede civile la faccenda dove sapete bene che i criteri del nesso causale sono diversi in quanto si basano sul concetto della preponderanza dell’evidenza o, meglio, del “più probabile che non”.
Riuscirà il consulente nominato (che stimo grandemente) a dipanare la matassa della entità delle chances perse?
Prima di evidenziare le tre criticità che caratterizzano la storia del piccolo paziente, vorrei fare delle premesse.
- L’errore medico in sé rappresenta una perdita di chances (danno evento): senza tale errore mancherebbe il presupposto del risarcimento;
- Il danno conseguenza si dice legato al danno evento se il nesso di causalità tra i due sia “sufficiente”;
- Il legame tra danno evento e danno conseguenza (nesso di causa) può essere debole (ma comunque serio e apprezzabile) o forte (causa o concausa efficiente).
- Tutta la causalità giuridica si basa su probabilità logiche (che tanto si differenziano da quelle statistiche): queste, quantitativamente, vanno dall’1 al 100% (certezza).
- Un nesso di causa basato su probabilità al di sotto del 50% viene risarcito secondo criteri di equità e normalmente chiamato “perdita di chance” che deve essere comunque seria e apprezzabile;
- Un nesso di causa basato su probabilità (logiche) superiori al 50% lega indissolubilmente il danno evento al danno conseguenza per cui quest’ultimo va pagato interamente secondo i baremes medico legali (di legge) e le tabelle del Tribunale di Milano (Tabella Nazionale aspirata dai giuristi ma non dalle compagnie di assicurazione).
Fatte queste premesse si può ben comprendere di cosa si discuterà prossimamente in C.T. con i convenuti e col ctu stesso.
Ma adesso soffermiamoci sul caso in esame dove si rilevano tre spunti:
- Le linee guida: il caso per cui è causa evidenzia come le linee guida rappresentino solo delle indicazioni di massima che vanno vestite a seconda del caso in esame. Infatti i consulenti del PM molto attentamente riferiscono che la diagnosi di Sindrome di Omenn malgrado sia stata fatta entro i 70 giorni previste dalle linee guida, nel caso de quo si poteva sospettare molto prima (e noi diciamo già il 29 settembre). Quindi da una questione generica ad una valutazione del caso specifico.
- Esiste una grave omissione diagnostica strumentale e direi che aver consultato solo telefonicamente il dermatologo ha eliminato totalmente le chances di fare diagnosi precoce;
- La NON rilevanza penale conseguente alla considerazione della presenza di un ragionevole dubbio di sopravvivenza anche con diagnosi precoce può essere ribaltata in sede civile sia sotto forma di perdite di chance di sopravvivenza serie ed apprezzabili, sia in una connessione causale “certa civilmente” se si esamina il fatto che la diagnosi avrebbe potuto essere sospettata il 28/09 (meningite + 25.8% di eosinofili) o più fortemente il 16.10 (meningite, eosinofilia e linfoadenite). Ossia fare diagnosi certa un mese prima per cominciare le cure adeguate e anche la preparazione al trapianto di midollo avrebbe trovato una maggiore resistenza del neonato in quanto “meno” indebolito dalle infezioni recidivanti.
Insomma secondo noi esiste un pieno nesso causale tra inadempimento dei sanitari e il decesso secondo la regola del “più probabile che non”.
Invito tutti i lettori a leggere la perizia allegata in quanto ottimo modello per la redazione di un elaborato medico legale di alto pregio.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
Assistenza Medico Legale
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