Perdita parentale e risarcimento agli eredi inferiore al minimo liquidabile (Cass. civ., sez. VI – 3, 8 settembre 2022, n. 26440 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti).
Perdita parentale: la Cassazione ribadisce che la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto deve avvenire in base ad un criterio “a forbice”.
All’attenzione della Suprema Corte l’ormai celeberrimo danno parentale (da ultimo liquidato anche dal Tribunale di Milano attraverso il sistema a punti), in un particolare caso in cui il detto pregiudizio è stato liquidato in misura inferiore al minimo.
La decisione a commento, in sintesi evidenzia “ se è previsto un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie”.
La vicenda tratta del decesso di una donna per virus da epatite di tipo C contratto a seguito di emotrasfusione e ai figli viene liquidato l’importo di euro 50.000,00.
Con sentenza 16 gennaio 2017 n. 145 il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda ritenendo prescritto il credito. Successivamente, la Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva il gravame e condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro 50.000, comprensiva degli interessi compensativi, in favore di ciascuno dei danneggiati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita parentale.
I congiunti però ricorrono in Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello, nel liquidare il suddetto danno, avrebbe erroneamente applicato il criterio noto come “tabella milanese”, violando l’art. 1226 c.c.
La Corte d’Appello, dopo aver premesso che “la prova del pregiudizio resta affidata alla sola relazione di parentela, non avendo parte attrice approfondito probatoriamente tale aspetto”, ha motivato la liquidazione di cui sopra osservando che: “preoccupanti patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti”.
Ebbene, le pregresse condizioni di salute della vittima (beninteso, a condizione che non fossero anch’esse conseguenza del fatto illecito) potranno sì giustificare un abbattimento della misura standard del risarcimento, ma sulla base di una valutazione ex post e non ex ante e senza alcun automatismo.
La censura è fondata e sul punto la sentenza viene cassata in applicazione del seguente principio di diritto:
“quando la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d’un congiunto (id est danno da perdita parentale), avvenga in base ad un criterio “a forbice”, che preveda un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al Giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tali non sono nè l’età della vittima, nè quella del superstite, nè l’assenza di convivenza tra l’una e l’altro, circostanze tutte che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento all’interno della fascia di oscillazione tra minimo e massimo tabellare”.
Ergo, la liquidazione del danno in parola può dirsi equa quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi:
- Garantisca la parità di trattamento a parità di danni
- Garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto.
Chiarito ciò, “uniformità pecuniaria di base” e “flessibilità” della liquidazione sono dunque i due momenti indefettibili di ogni liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali”.
Con la seconda censura i congiunti della donna sostengono che la Corte di merito avrebbe invertito l’onere della prova, addossando agli stessi danneggiati l’onere di provare la sofferenza interiore derivante dalla morte della madre.
Deducono i ricorrenti che unico loro onere era quello di provare il rapporto di parentela: provato questo, sarebbe stato onere dell’Amministrazione convenuta provare l’inesistenza d’un vincolo affettivo tra la persona defunta ed i suoi familiari.
Ovviamente, la censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo, il Giudice del rinvio dovrà liquidare ex novo il danno da perdita parentale ma, tuttavia, gli Ermellini aggiungono che essa sarebbe stata infondata nel merito.
Nel giudizio di risarcimento del danno, infatti, l’esistenza e l’entità di quest’ultimo debbono essere provati dall’attore. L’esistenza del vincolo parentale non è dunque l’oggetto esclusivo della prova che è onere dell’attore fornire, ma è solo il fatto noto dal quale può essere consentito al Giudice risalire, ex art. 2727 c.c., al fatto ignorato dell’esistenza del danno. Ma anche in questo caso senza automatismi, ed avuto riguardo a tutti gli elementi forniti dalle parti.
Conclusivamente la Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso (inerente gli interessi compensativi); dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
La decisione a commento dimostra, qualora ve ne fosse bisogno, quanto vi sia ancora da “chiarire” riguardo il tanto dibattuto risarcimento del danno da perdita parentale. Sull’età della vittima e sul rapporto di convivenza tra vittima e congiunti tanto si è detto negli ultimi tre anni, arrivando all’agognato approdo che defalca entrambi gli indici da quelle circostante “peculiari” che concedono al Giudice di muoversi all’interno della “forbice”, ma senza spingersi al di sotto del minimo.
Proprio per evitare tali “diversificazioni” svariate pronunzie della Cassazione bacchettavano le Tabelle milanesi perchè sprovviste di un sistema di calcolo a punti (come quelle romane) per la liquidazione del danno da perdita parentale.
Ebbene, dallo scorso giugno le Tabelle milanesi hanno inserito il sistema a punti per la liquidazione del danno in parola, e in teoria non dovrebbe più sussistere alcuna sperequazione e dovrebbe esservi una uniformità pecuniaria, come giustamente osservato dal Relatore Rossetti. Allora, la domanda è : per fare in modo che i congiunti del defunto ricevano una liquidazione del danno da perdita parentale “nei limiti” tabellari, si gioca tutto sull’onere probatorio ?
Avv. Emanuela Foligno
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