Insegnante colpita al volto da una pallonata durante la lezione di educazione fisica (Tribunale Palermo, sez. V, 04/07/2022, n.2923).

Insegnante colpita al volto da una pallonata nel corso della lezione di educazione fisica.

Il Giudice di Pace di Palermo rigettava la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione volta a ottenere il risarcimento del danno subito dall’insegnante colpita al volto durante una lezione di educazione fisica svoltasi nella palestra della scuola, allorquando il pallone da basket lanciato da un alunno la colpiva al volto procurandole un serio trauma facciale.

Secondo la danneggiata, a causa del suddetto infortunio derivava un danno biologico pari al 3% di invalidità permanente, un’invalidità temporanea totale di giorni 10 e una invalidità temporanea parziale di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25%, il tutto monetizzato per complessivi € 6.680,43.

La medesima, inoltre, dà atto di avere già ricevuto da parte della Compagnia assicuratrice dell’Istituto la somma di euro 3.669,85 e che la residua somma azionata con la domanda giudiziale sarebbe dovuta dal Ministero convenuto essendo l’infortunio riconducibile alla condotta negligente dell’alunno.

Il Giudice di Pace, ha escluso la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro e l’operatività dell’assicurazione obbligatoria Inail in quanto applicabile solo agli infortuni comportanti inabilità superiore ai 3 giorni. Escludeva, inoltre, la sussistenza di responsabilità ex art. 2048 c.c., essendo la stessa danneggiata il soggetto giuridico tenuto alla vigilanza degli alunni.

L’insegnante appella la sentenza.

L’appellante, dando atto della inoperatività della copertura INAIL, sostiene che – così come il danneggiato ha diritto di ottenere il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello indennizzato dall’INAIL – ha diritto di ottenerlo allorquando, come nel caso di specie, la copertura INAIL non operi e richiama, a sostegno della propria tesi, le condizioni generali della polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto, oltre che gli esiti degli approfondimenti medico-legali dai quali emerge l’entità del danno.

Il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, osserva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in virtù del quale opera la copertura assicurativa dell’INAIL.

Come correttamente dedotto dal primo Giudice, le lezioni di educazioni fisiche rientrano tra le ipotesi previste dall’art. 4 del T.U. INAIL (D.P.R 30/06/1965 n. 1124), essendo espressamente richiamate dalla circolare del 23 aprile 2003 n. 28.

La copertura obbligatoria dell’INAIL si aziona anche in assenza di colpa del datore di lavoro e in presenza di colpa del lavoratore, purché la condotta sia riconducibile all’ambito delle finalità lavorative e vi sia un rapporto anche indiretto di causa – effetto tra l’attività lavorativa e l’infortunio (cd occasione di lavoro), a condizione che le conseguenze dell’infortunio, e dunque l’entità dell’invalidità che ne è derivata, raggiungano determinate soglie che, nel caso di specie, risultano pacificamente non raggiunte.

Con l’assicurazione INAIL il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo (infortunio sul lavoro e malattia professionale) subìto dai propri dipendenti, salvo che sia riconosciuta, in sede penale o civile, la sua responsabilità per la violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro; in tal caso potrà essere chiamato a rispondere del c.d. danno differenziale, ovvero della quota di danno non coperta dalla tutela assicurativa, e soggetto ad azione di rivalsa da parte dell’INAIL.

Nel caso in esame non risultano dimostrati, né allegati, i presupposti della responsabilità contrattuale del datore di lavoro che, in virtù dell’art. 2087 c.c. e della normativa di settore, è tenuto a predisporre le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

L’insegnante colpita al volto ha, invece, sostenuto fin dal primo grado che la responsabilità dell’accaduto sarebbe da ascrivere esclusivamente alla condotta dell’alunno della quale la scuola sarebbe tenuta a rispondere. L’ipotesi prospettata è dunque una ipotesi di responsabilità extracontrattuale riconducibile nell’alveo dell’art. 2048 c.c., correttamente esclusa invece dal Giudice di prime cure.

Anche tale norma non configura un’ipotesi responsabilità oggettiva, né per gli allievi, né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.

Ai fini della configurabilità dell’illecito, il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile va individuato nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo.

Tale collegamento va senz’altro escluso se l’atto è compiuto allo scopo di ledere o con violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco e, in tal caso, la condotta è sempre punibile anche se in ipotesi non avesse violato regole dell’attività sportiva svolta. Viceversa, la responsabilità non sussiste se le lesioni sono la conseguenza di una condotta che appare priva di connotazioni tali da dimostrare la volontà di ledere, o da renderla funzionalmente scollegata dal gioco.

Oltre a ciò viene rilevato che mancando la prova della mancata osservanza delle norme di sicurezza a tutela del lavoratore, la ipotizzata culpa in vigilando sarebbe da ascrivere alla stessa danneggiata che, in qualità di insegnante di educazione fisica, era tenuta a sorvegliare gli alunni e l’andamento del gioco in corso di svolgimento.

A nulla rileva che la danneggiata sia stata ristorata dalla polizza assicurativa privata dell’Istituto in virtù della copertura degli infortuni senza colpa garantita.

L’appello viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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