La persona offesa dal reato non si identifica con quella danneggiata dal reato: la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sul punto
La vicenda
Contro il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Pisa, relativo ad un procedimento penale a carico di ignoti per reati edilizi, l’offeso aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando il mancato rispetto del suo diritto al contraddittorio, non essendo stata fissata l’udienza camerale conseguente alla proposta opposizione alla richiesta avanzata dal PM e contestando il mancato riconoscimento, in suo favore, della qualità di persona offesa dal reato.
Il ricorso è stato rigettato. La Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 43131/2019) ha infatti ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Preliminarmente è stato precisato che la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004), cosicché la persona offesa dal reato non si identifica con quella danneggiata dal reato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983).
La decisione
Do conseguenza, nel caso concreto, il soggetto privato che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non può qualificarsi come persona offesa dal reato, ma solo danneggiata, in quanto nella fattispecie, parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione che sia titolare degli interessi attinenti alla tutela territorio protetti dalla norma incriminatrice.
I giudici della Suprema Corte hanno pertanto ritenuto corretta la decisione del g.i.p. di dichiarare inammissibile l’opposizione proposta dalla ricorrente contro la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, in ragione dell’assenza della qualità di persona offesa in capo alla medesima.
La redazione giuridica
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