Non ha diritto ad alcuna somma a titolo di rifusione delle spese per costituzione e difesa nel processo per il grado di appello, la parte civile che non soltanto sia rimasta assente ma non abbia neppure rassegnato le proprie conclusioni

La vicenda

La Corte d’appello di Roma nel dichiarare l’intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza a carico dell’imputato, aveva confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado per la parte relativa alle statuizioni civili in favore della parte civile, condannandolo alla rifusione delle spese sostenute da quest’ultima nel grado di giudizio.

Con un unico motivo di ricorso per Cassazione, la difesa ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza, per violazione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, e comunque per difetto di motivazione nella parte in cui aveva disposto la condanna alla rifusione delle spese del grado d’appello in favore della parte civile, pur non essendo quest’ultima mai comparsa nel giudizio di secondo grado e non avendo ivi, neppure rassegnato le conclusioni.

Ebbene il ricorso è stato accolto. La Sesta Sezione penale della Cassazione (sentenza n. 37512/2019) ha rilevato che, sebbene l’art. 153 disp. att. c.p.p. stabilisca che tali spese “sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni”, esso tuttavia, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi in cui tali formalità non vengano osservate.

Laddove ciò accada, dunque, non si determina alcuna revoca implicita della costituzione di parte civile e le conclusioni della stessa, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado, in virtù del c.d. “principio di immanenza”, previsto dall’art. 76 c.p.p.; con l’ulteriore conseguenza per cui, in siffatta ipotesi, è legittima – anzi, dovuta – la statuizione di condanna alle spese a favore della parte civile, pronunciata dal giudice d’appello, qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata comunque proposta da tale parte, ancorché genericamente ed oralmente (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016,; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013; Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013).

La decisione

Nel caso in esame, invece, la parte civile, nel giudizio di appello, non soltanto aveva omesso di presentare le conclusioni e la richiesta di liquidazione delle spese di difesa (anche soltanto oralmente o comunque senza l’osservanza delle forme rituali), ma era rimasta del tutto assente, non essendo il proprio difensore mai comparso in tale grado del processo.

Tale parte, dunque – a detta degli Ermellini -, non aveva diritto ad alcuna somma a titolo di rifusione delle spese per costituzione e difesa nel processo per il grado di appello, per il semplice fatto che nessuna attività defensionale era stata svolta nel suo interesse e, poiché, nessuna spesa essa aveva sopportato per tale ragione.

La Corte di appello aveva, quindi, errato nel pronunciare la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di giudizio. Cosicché la sentenza impugnata è stata annullata, sul punto, con eliminazione della statuizione concernente la relativa liquidazione.

La redazione giuridica

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