Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, il giudice di merito deve usare particolare prudenza nel valutare le deposizioni testimoniali, specie ove queste riportino – come sovente accade – non soltanto “fatti” ma anche “percezioni”

La vicenda

In riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, la Corte d’appello di Napoli aveva accertato il concorso di colpa del ricorrente nella misura del 50% in relazione all’incidente, occorso mediante collisione fra il motoveicolo da lui condotto e l’autovettura guidata dal convenuto, a seguito del quale aveva riportato una invalidità permanente del 18%.

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione delle norme codicistiche in materia di concorso di colpa, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’erronea attribuzione di responsabilità paritaria nella produzione dell’evento dannoso, basata su opinioni dei testi e non su fatti concreti.

A sua detta la corte d’appello aveva errato nell’affermare il concorso di colpa a suo carico, nella misura anzidetta, sulla base della valutazione di deposizioni testimoniali, dalle quali era emerso un suo presunto eccesso di velocità al momento dell’incidente, senza tuttavia considerare la circostanza che i vigli urbani sopraggiunti non avessero affatto elevato alcuna sanzione a suo carico per tale violazione, né avessero riscontrato alcuna irregolarità nella sua condotta.

In altre parole, la pronuncia della corte di merito era errata, perché non aveva tenuto conto delle ben più gravi violazioni dell’autovettura, ignorando l’art. 115 c.p.c., poiché era fondata su fatti non concretamente emersi nell’istruttoria ma sulle opinioni dei testimoni.

La Cassazione (Terza Sezione Civile n. 22735/2019) ha accolto il motivo perché fondato.

“Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di equale concorso di colpa stabilito dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le responsabilità del sinistro”.

La natura sussidiaria del principio sancito dall’art. 2054 c.c. impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione delle responsabilità di una delle parti coinvolta nell’incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.

Pertanto – hanno chiarito gli Ermellini – (pur vero che ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma c.c., essendo tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta) – la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino – come sovente accade – non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione.

Ebbene, nel caso in esame, la corte territoriale aveva basato il giudizio di “pari responsabilità” di entrambi i conducenti sulla violenza dell’impatto del motoveicolo desunta dalla parte meramente percettiva delle dichiarazioni rese dai testi, senza alcuna valutazione circa la graduazione di responsabilità imposta proprio dalle emergenze processuali e giungendo, in assenza di logica e conseguenziale motivazione, ad un giudizio di “sostanziale equivalenza delle infrazioni del codice della strada rispettivamente commesse”, privo di ogni considerazione relativa al contenuto ed al valore fidefacente del rapporto dell’incidente stradale redatto dai Vigili Urbani.

La motivazione risultava pertanto apparente ed in quanto tale inficiante la validità della sentenza.

La censura del ricorrente è stata perciò accolta.

La redazione giuridica

Leggi anche:

MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’: LO STATO DI NECESSITA’ DEVE BASARSI SU DATI CONCRETI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui