È recente la pronuncia del Tribunale di Catania che ha affermato la pignorabilità del padre che abbia omesso di versare le spese straordinarie necessarie per i figli. Per l’azione è titolo sufficiente la sentenza di separazione intervenuta tra i coniugi che ha imposto in capo a entrambi il pagamento della metà delle spese per cure mediche, scuola, sport e attività ricreative.

Nel caso in esame, la madre del bambino aveva fatto causa all’ex coniuge per non aver finanziato la festa di compleanno dei figli, le cure dentistiche e i tornei di calcetto.

A tal proposito pare opportuno rilevare che i concetti di “ordinario” e “straordinario” – in relazione alle “spese” – vengono adoperati dal legislatore italiano in maniera completamente differente. La portata e il contenuto di tale espressioni nel contesto della separazione personale e del divorzio tra coniugi hanno una precisa connotazione, posto che essi si riferiscono alle condizioni di vita dei figli.

Trattasi, nello specifico, di definizioni frutto dell’elaborazione di dottrina e giurisprudenza.

L’art. 155 comma 2 c.c. si limita, infatti, a stabilire la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, senza alcuna distinzione di merito all’ordinarietà o straordinarietà delle spese necessarie al loro sostentamento.

È la giurisprudenza che ha più volte ribadito che “le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a tiolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario” (sentenza Cass. n. 925/05).

In tal senso sono ritenute “ordinarie”: le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri.

Diverso, invece, è per quelle spese (c.d. “straordinarie”) che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana”( Corte d’Appello di Messina, 14/10/2002).

Trattasi, più nello specifico, di spese riguardanti aspetti tra loro diversificati, ma per lo più attinenti a particolari momenti della sfera scolastica, sportiva, ludico-ricreativa e medico-sanitaria dei figli non sussumibili nelle ordinarie esigenze dei medesimi.

Queste, non possono essere ricomprese neppure con il consenso di entrambi i coniugi nell’assegno di mantenimento, dato che “… la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 cod. civ. E con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia” (Cass. civ., n. 9372, del 08 giugno 2012).

La loro“straordinarietà” starebbe dunque proprio nell’essere tali esborsi connessi a necessità filiali occasionali” o “imprevedibili” non quantificabili ex ante, o perché legate a contingenze sopravvenute e imprevedibili, anche nell’entità, o perché non rientranti nella consuetudine di vita dei figli avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare.

Decisiva, dunque, è la pronuncia del giudice del capoluogo siciliano che non lascia scampo al genitore convenuto, onerandolo di adempiere alle proprie obbligazioni civili.

Avv. Sabrina Caporale

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1 commento

  1. Buonasera,ho letto l’articolo e sono contento che questa mamma abbia vinto questa causa,ma nn è così per tutti!!dipende dal giudice che tu trovi davanti e nn dalla legge,mi dispiace dire queste cose ma siamo in Italia!!!dico solo che vivo una storia dove l’ex compagno della mia campagna fa fatica a versare il mantenimento dei figli e le spese extra nn le ha mai pagate da 4 anni a questa parte,alla fine una persona che guadagna 3000 euro come può pagare solo 550 euro per 2 bambini e spesa extra zero?grazie

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