Polizza infortuni in caso di morte e cumulo con il risarcimento del danno

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polizza infortuni in caso di morte

L’indennizzo della polizza infortuni può essere cumulato al risarcimento civile solo in caso di morte dell’intestatario (Cass. Civ., Sez. III, n. 9380 del 8/4/2021)

La decisione della Cassazione a commento tratta positivamente della particolare questione inerente il cumulo tra indennizzo da polizza infortuni in caso di morte e risarcimento civile, ma ribadisce che, al contrario, tale cumulo non può essere proposto nel caso l’infortunio abbia prodotto solo lesioni personali con conseguente danno patrimoniale o non patrimoniale.

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere se la Compagnia che assicurava per rischio infortunio e morte il soggetto deceduto, trasportato a bordo dell’elicottero precipitato, avesse il diritto di opporsi al versamento del massimale di polizza previsto per il caso morte, dato che l’erede del deceduto aveva già ricevuto un risarcimento per la morte superiore a € 450.000,00.

Gli Ermellini evidenziano che la polizza infortuni caso morte ha una funzione solidaristica in favore delle necessità economiche dei familiari del deceduto. Ragionando in tali termini, tale polizza non può essere accostata a una “forma di risparmio o di investimento”, bensì a una garanzia contro i danni.

In forza del principio indennitario, l’assicurato che subisce un infortunio meritevole di risarcimento civile poiché derivante da illecito, non ha alcun diritto di locupletarsi.

In altri termini, non può accadere che in conseguenza dell’infortunio, la vittima si trovi in una situazione patrimoniale più vantaggiosa di quella in cui versava precedentemente alla verificazione dell’evento coperto dalla polizza.

Già in epoca molto risalente (2002), la Suprema Corte affermava che i contratti di assicurazione infortuni invalidanti e mortali, possedevano un’ambivalenza, in quanto riconducibili, sia ai contratti ramo danni, sia a quelli facenti riferimento al ramo vita.

Tuttavia, “il decesso per infortunio dell’assicurato, in sé considerato, è soltanto la conditio sine qua non della attribuzione patrimoniale a favore del beneficiario, il quale deve essere considerato, sempre e comunque, soggetto-terzo rispetto ai soggetti tenuti all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, e non ha subito e non deve reintegrare alcun pregiudizio a causa della condotta dell’assicurato”.

Viene, così, meno la stessa possibilità di porre in essere una surroga.

L’Assicurazione interviene non a causa dell’illecito, ma a causa dell’evento della morte dell’assicurato, ovverosia quando si verifica l’evento coperto dalla polizza.

Quindi, se l’assicurato è l’unico soggetto che subisce l’evento rischio morte assicurato, la polizza non ha più una natura indennitaria atta a reintegrare il danno, ma assume la funzione solidaristica propria delle polizze vita.

Non si discorre, quindi, di un ristoro, bensì di un vantaggio di natura patrimoniale.

In particolare, gli ermellini affermano che “il soggetto assicurato (quello la cui durata della vita viene in rilievo) intenda perseguire un interesse altruistico od indirettamente anche liberale, volendo assicurare al terzo beneficiario una attribuzione economica (in capitale od in rendita) che possa sopperire alle esigenze e necessità quotidiane ed in genere di vita del superstite, perché in ipotesi divenuto bisognoso in conseguenza del venire meno dell’apporto economico continuativo che il “de cuius” gli forniva (come ad esempio nel caso in cui al deceduto sopravvivano i propri familiari non autosufficienti)”.

Ne consegue che, per la sua caratteristica solidaristica, nel caso di assicurazione anche infortuni che garantisca però il caso morte, l’indennità può cumularsi con il risarcimento, in quanto fungerebbe una funzione completamente diversa da quella risarcitoria perché il suo interesse non è quello di fornire un beneficio al danneggiato.

Ciò, peraltro, è del tutto allineato ai casi di pensione di reversibilità accordata dall’INPS, laddove il cumulo con il risarcimento è dovuto sulla base dei medesimi principi, trattandosi di tutela previdenziale connessa ad un principio meramente solidaristico.

Avv. Emanuela Foligno

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