Considerata la tipologia di strada le conseguenze dell’urto non avrebbero potuto essere più contenute qualora la condotta del ciclista fosse stata più prudente (Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 2063/2021 del 06/07/2021 RG n. 1107/2016)

Il proprietario dell’autoveicolo investitore viene citato a giudizio dal ciclista investito onde vederne accertata la responsabilità nella causazione del sinistro.

Il Giudice dispone prove testimoniali, acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.

Dalla fase istruttoria, in punto di dinamica del sinistro, è emerso che l’attore, a bordo di una bicicletta, mentre percorreva la via Otranto, in corrispondenza del viale d’ingresso della propria abitazione, entrava in collisione con l’autovettura FIAT Panda che, eseguendo una manovra in retromarcia provenendo dall’officina dello stesso attore, non concedeva la dovuta precedenza.

In particolare, la Fiat Panda usciva dal vialetto che porta all’autocarrozzeria dell’attore in maniera del tutto repentina, non consentendo a quest’ultimo di porre in essere alcuna manovra tendente ad evitare l’impatto con il veicolo, ovvero a ridurre le conseguenze del sinistro.

Ergo, non vi è stata nessuna imprudenza da parte dell’attore nell’attraversamento della strada.

Considerata la tipologia di strada nel tratto interessato dal sinistro, il Giudice esclude che le conseguenze dell’urto avrebbero potuto essere più contenute qualora la condotta del ciclista investito fosse stata quella caratterizzata da una condotta più prudente.

Pertanto, la responsabilità del sinistro è dell’automobilista in via esclusiva.

Venendo alla monetizzazione dei danni subiti dal ciclista investito, il Giudice ripercorre i principi di legittimità riguardanti la liquidazione equitativa del danno biologico e le tabelle milanesi.

In particolare, viene ribadito che le “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico – fisica del Tribunale di Milano sono state rielaborate all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008. In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell’originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n.26972/08) con una operazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non più praticabile. L’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell’area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba tenere conto a fini risarcitori”.

Tuttavia, da ultimo, la Corte Regolatrice (ord. n.21970/2020, in motivazione) ha ribadito il maniera più esplicita il proprio orientamento che depone per il “…richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni Private, il quale, recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata di legittimità esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico, e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dal D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 5, lett. C ed ora artt. 138 e 139 C.d.A. , ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.

Tanto chiarito, vengono integralmente condivise le conclusioni della CTU Medico-Legale che ha accertato lesioni consistenti in “lussazione scapolo -omerale con frattura del trochite omerale sinistro. Trauma cranico con ferita l.c. regione fronto -parietale sinistra. Contusione mandibolare”, che hanno determinato una ITT di gg. 65, una ITP al 50% di gg. 45, una ITP al 25% di gg. 45, e un danno biologico pari al 18%.

Applicando le Tabelle milanesi l’attore ha diritto a ricevere la somma di euro 71.472,77 a titolo di risarcimento complessivo per le lesioni subite: quanto ad euro 55.199,00 pari al 18% invalidità permanente; quanto ad euro 6.435,00, gg. 65 ITT; quanto ad euro 2.227,50, gg.45 ITP al 50%, quanto ad euro 1.113,75, gg.45 ITP al 25%; il tutto aumentato del 10% in ragione della personalizzazione determinata nella pari misura.

Invece, nessun risarcimento viene riconosciuto all’attore a titolo di danno patrimoniale per la ridotta capacità lavorativa specifica, poiché l’attore non ha dato prova della riduzione del reddito quale conseguenza del sinistro.

Il danno che spetta all’attore è di natura differenziale, la cui liquidazione va operata detraendo non il valore capitale dell’intera somma versata dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale.

Ne deriva che dall’importo complesso riconosciuto in favore dell’attore deve essere detratta la somma di euro 16.417,59, già versata dalla Compagnia all’Istituto a titolo di danno biologico per le lesioni riportate nel sinistro, determinando un residuo importo di euro 55.055,18 a titolo di danno biologico.

La sensibile differenza tra la domanda dell’attore e l’entità del danno accertato in causa, rappresenta giusta ragione per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i restanti 2/3 a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Concludendo, il Tribunale di Lecce accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro e lo condanna, in solido con l’Assicurazione, al pagamento dell’importo di euro 55.055,18; compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, ponendo a carico dei convenuti, in solido, i restanti 2/3 liquidati in euro 5.363,33, oltre accessori di legge se dovuti; pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.

Avv. Emanuela Foligno

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