Da  IVASS e AGCM un’azione di accertamento sulle clausole presenti nelle polizze infortuni e malattia che non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo qualora il loro congiunto muoia

L’IVASS e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno svolto un’azione coordinata per accertare la vessatorietà delle clausole presenti in alcune polizze infortuni e malattia.

Si tratta delle clausole che stabiliscono il termine entro cui l’impresa si riserva di valutare i postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio. Tempi spesso molto lunghi, che arrivano anche a 18 mesi.

Le  clausole in esame prevedono la non trasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo. Il tutto, qualora l’assicurato muoia per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e prima del decorrere del termine stabilito.

Il presupposto per la non trasmissibilità dell’indennizzo è dato dalla  mancata stabilizzazione dei postumi; in tal caso, infatti, i termini che l’impresa si è assegnata per svolgere il relativo accertamento medico-legale non sono ancora decorsi.

In forza di tali condizioni, dunque, il contratto esclude la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi anche se lo stato di invalidità del de cuius si era realmente consolidato prima del decesso; e ciò solamente perché tale stato non era stato ancora accertato dall’impresa attraverso proprie perizie o visite mediche.

Secondo l’Ivass, le clausole in questione appaiono determinare un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto a danno dell’assicurato e dei suoi eredi.

Esse prevedono, infatti, un impegno certo in capo al primo (pagamento del premio); ma d’altro canto, la prestazione dell’impresa risulta subordinata a una condizione (l’accertamento medico legale), la cui realizzazione dipende unicamente dalla volontà dell’impresa stessa.

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 395/2007, ha dichiarato vessatorie tali clausole, affermando che risulta evidente la limitazione della responsabilità patrimoniale dell’assicuratore.

Lo squilibrio è reso ancor più significativo dalla circostanza che gli eredi non possono dimostrare in altro modo  dell’invalidità del congiunto; ad esempio attraverso certificati rilasciati dalle ASL o altre strutture.

Tale documentazione, infatti, non viene ritenuta rilevante dalle imprese, che subordinano l’indennizzo e la sua trasferibilità unicamente all’accertamento svolto da professionisti di propria fiducia.

L’AGCM, pertanto, ha avviato nei confronti di alcune compagnie assicurative procedimenti istruttori per accertare la vessatorietà di tali clausole.

In contemporanea l’IVASS è intervenuto su tutte le imprese di assicurazione con una lettera al mercato. Nella missiva si richiama la necessità di verificare se nelle polizze infortuni e malattia siano presenti clausole del tipo descritto e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni.

Per i contratti già’ stipulati, le imprese dovranno adottare politiche di liquidazione che consentano agli eredi di non perdere il diritto all’indennizzo.

 

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