Portabilità dell’utenza, nessun risarcimento per il ritardo

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portabilità dell'utenza

Nessun addebito al gestore telefonico per i ritardi nella portabilità dell’utenza ad altro gestore causati dal cliente stesso

La portabilità dell’utenza da un gestore di telefonia all’altro deve essere fatta senza indugio, ma il cliente ha il dovere di fare un’espressa richiesta e di allegare tutti i documenti necessari.

In tali termini si è espresso il Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR Lazio, sez. III stralcio, sentenza n. 9097 del 7 agosto 2020).

Un gestore di telefonia impugnava una sanzione inflittagli dall’Autorità Garante (AGCOM) per i ritardi nella portabilità dell’utenza di un cliente.

Nello specifico il cliente vedeva attuata la portabilità dopo 46 giorni.

Secondo i Giudici Amministrativi, che annullano la sanzione irrogata, le responsabilità del ritardo lamentato non erano addebitabili al gestore precedente, bensì al gestore ricevente ed al cliente stesso.

Il TAR preliminarmente evidenzia che il reclamo del cliente presentato dinnanzi all’AGCOM riguardava i ritardi con cui il gestore nazionale eludeva la richiesta del cliente e che le norme sulla migrazione dei clienti tra gli operatori non fissano alcun termine perentorio, ma ciò  non significa che l’operatore alternativo debba disattendere all’indicazione di procedere “senza indugi”.

Impregiudicato il rispetto del termine di preavviso previsto dalle condizioni contrattuali in caso di recesso, deve essere salvaguardato il diritto dell’utente al passaggio tra operatori in tempi rapidi e comunque senza ritardi ingiustificati.

L’utente, ad ogni modo, deve fare un’espressa richiesta di migrazione accompagnandola con un documento identificativo per conferire certezza della provenienza della richiesta e della legittimazione del richiedente ad inoltrarla.

Il cliente può anche rivolgersi direttamente al nuovo operatore per gestire la richiesta di portabilità del numero, sarà quest’ultimo ad attivarsi col precedente gestore per ottenere tutti i dati ed evadere la richiesta dell’utente.

Al gestore originario non è addebitabile nessuna incuria per i ritardi lamentati, avendo dovuto eseguire un’istruttoria interna per identificare il richiedente -che non aveva fornito i documenti di identità- ed avendo provveduto, successivamente, a trasmettere al nuovo gestore notificato tutte le fatture emesse per l’utenza del cliente.

Il TAR specifica che per eseguire la portabilità non è previsto un termine determinato, bensì un generico dovere in capo al gestore di eseguire la portabilità nei minori tempi possibili.

Il Tribunale ritiene che il cliente non abbia assolto ai suoi doveri in quanto nella richiesta di recesso non veniva allegata la copia del documento di identità e che, conseguentemente, 46 giorni sono un tempo congruo per reperire la documentazione mancante e inviare la richiesta al nuovo gestore.

Per tali ragioni il TAR annulla la sanzione irrogata dall’AGCOM al gestore telefonico.

Avv. Emanuela Foligno

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