Accolto il ricorso di un uomo che si era opposto a un preavviso di fermo cui erano sottese nove cartelle esattoriali

L’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata ed è intesa ad ottenere, altresì, l’inibizione alla relativa iscrizione presso il pubblico registro automobilistico. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7756/2020.

Il caso esaminato è quello relativo a un soggetto che si era opposto, ai sensi dell’art. 615, cod. proc. civ., a un preavviso di fermo cui erano sottese nove cartelle esattoriali, chiedendo, in sede di riassunzione del giudizio dopo una fase cautelare, l’accertamento del già intervenuto annullamento di sette cartelle in altra sede giurisdizionale, nonché domandando l’annullamento di una delle altre due cartelle, posto che la residua rientrava nella cognizione riservata alla giurisdizione tributaria, all’esito, infine, dichiarando illegittimo e inefficace il preavviso di fermo stesso e inibendone l’iscrizione presso il pubblico registro automobilistico.

Il Giudice di pace aveva accolto la domanda di annullamento della cartella indicata rigettando la pretesa per le altre sette cartelle, esclusa quella soggetta alla giurisdizione tributaria, rilevando la già intervenuta pronuncia giurisdizionale nello stesso senso. Anche il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva confermato che nel momento dell’introduzione del giudizio di merito le sette cartelle in discussione erano già state annullate, sicché la pretesa sul punto era inutile.

Nell’impugnare la pronuncia il ricorrente eccepiva che il Tribunale aveva errato mancando di considerare che era stata domandata anche la declaratoria dell’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sulla base delle cartelle annullate, nonché la declaratoria di nullità del preavviso di fermo di autoveicoli.

Inoltre il Giudice dell’appello non avrebbe considerato che l’originario attore era risultato completamente vittorioso, ovvero avrebbe dovuto esserlo, e non già pressoché totalmente soccombente, posto che l’esattore aveva azionato titoli già annullati prima della notifica del preavviso di fermo.

La Cassazione ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato. Secondo gli Ermellini, “verificata al momento della decisione l’insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, anche perché in parte negate in altra sede giurisdizionale definitiva”, era interesse dell’attore ottenere la declaratoria d’inibizione all’iscrizione del fermo, in cui si traduceva la richiesta di annullamento del preavviso.

Come logico – specificano dal Palazzaccio – tale declaratoria dovrà essere verificata relativamente ai crediti delibati, e non a quello la cui delibazione è stata ritenuta soggetta ad altra giurisdizione. L’interesse alla specifica pronuncia in parola sarebbe venuto meno solo in ipotesi di comunicata e verificata elisione del preavviso, anche “parte qua” quanto ai crediti vagliati, da parte del riscossore.

La redazione giuridica

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