E’ possibile ottenere il riconoscimento dei danni da parte del conducente della bicicletta che non ha rispettato la precedenza ed è successivamente scappato, possedendo il suo nominativo, codice fiscale e numero di cellulare?
Riporto di seguito la sintesi di quanto accaduto. Mentre procedevo in auto su strada con diritto di precedenza, da una strada sulla destra è sbucata a velocità sostenuta e peraltro in contromano, una bicicletta guidata da un maggiorenne. Non è stato possibile evitare la collisione.
Il conducente della bicicletta non ha voluto che fossero chiamati i sanitari. Dopo essermi assicurato delle sue condizioni ed aver fotografato i suoi documenti, mi sono distratto per prendere dall’auto quanto necessario per scrivere e ne ha approfittato per scappare via.
Rintracciato telefonicamente, ha rifiutato di tornare per assumersi le sue responsabilità, peraltro confermate in precedenza. Ho quindi contattato le forze dell’ordine, ma non sono intervenute perché impegnate. Ho la disponibilità di un testimone.
I danni all’auto praticamente coinvolgono quasi tutta la fiancata destra (specchietto retrovisore, sportello/i, parafango posteriore).La mia compagnia di assicurazione ha risposto che in tale situazione non ho diritto ad alcun risarcimento.
La mia domanda è: è possibile ottenere il riconoscimento dei danni da parte del conducente della bicicletta, del quale ho il nominativo, il codice fiscale ed il numero di cellulare? Quante sono le probabilità di successo di una eventuale azione legale?
Risposta
Le possibilità di ottenere la declaratoria di responsabilità del ciclista ci sono tutte (se effettivamente c’è un testimone oculare del tutto estraneo alla vicenda, ovverosia non trasportato sul Suo veicolo, o comunque, se trasportato non ferito).
La vittima di un sinistro stradale ha l’onere di provare:
1) il fatto storico della circolazione stradale
2) l’evento di danno
3) la colpa e il nesso causale (che include sia la compatibilità delle lesioni/danno materiale con l’evento, sia la dinamica dell’evento).
Se i danni sono inferiori ai 20mila euro è competente il Giudice di Pace.
Avv. Emanuela Foligno
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