Il risarcimento del danno deve essere integrale e deve comprendere in concreto, caso per caso, tutte le conseguenze patite dalla vittima a causa del sinistro stradale
La vicenda trae origine da un sinistro stradale occorso tra un autoveicolo e un motociclo il cui conducente subiva gravi lesioni fisiche e viene decisa dal Tribunale di Brindisi (sentenza n. 1264 del 21 ottobre 2020).
Il conducente del motociclo veniva investito dal veicolo Peugeot 206, che procedendo nel senso contrario di marcia invadeva la corsia opposta, e accusava trauma cranico, ferita del cuoio capelluto e frattura diafisi del femore sinistro.
Inoltre, l’uomo riportava danni psichici da disturbo depressivo reattivo cronico, disturbo post-traumatico da stress e disturbo da attacchi di panico.
La compagnia assicurativa del conducente del veicolo offriva la somma di euro 34.000,00, che però il danneggiato non riteneva soddisfacente.
La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-legale, all’esito delle quali il Tribunale considera la domanda fondata.
Preliminarmente il Tribunale dichiara che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi al conducente della Peugeot 206 che in stato di ebbrezza invadeva la corsia opposta.
Relativamente al danno alla salute patito dal motociclista la CTU evidenzia: giorni di convalescenza ed i postumi permanenti ITT di giorni 70; ITP al 50% di giorni 60, danno biologico del 10% e spese mediche congrue rispetto ai danni subiti.
Il Giudice, inoltre, applica una personalizzazione del 32%, specificando che la stessa può essere liquidata solo in presenza di provate specifiche circostanze, differenti da quelle già compensate dalla liquidazione forfettaria tabellare.
Al riguardo viene, difatti, ribadito che il risarcimento del danno deve essere integrale e deve considerare in concreto, caso per caso, tutte le conseguenze patite dalla vittima, tanto nella sua sfera morale, quanto in quella dinamico-relazionale.
Dagli elementi allegati dal danneggiato, confermati dalla CTU, il Tribunale ritiene provato il disturbo depressivo reattivo cronico, disturbo da attacchi di panico e disturbo post traumatico da stress.
Il CTU ha ritenuto congruo che il sinistro possa aver prodotto una reazione psichica da spavento, manifestatasi nel tempo con sintomi fisici, come la cefalea ovvero con sintomi psichici, come comportamenti atti ad evitare situazioni che evochino l’evento traumatico ed ansia, che tutt’oggi si protrae ed influenza la vita di parte attrice.
Anche i testimoni escussi hanno evidenziato il cambiamento delle abitudini di vita del danneggiato, gli sbalzi d’umore e i sintomi di ansia.
Tali circostanze, dunque, dimostrano che il pregiudizio subito supera in concreto le conseguenze ordinarie e comuni.
Il Tribunale di Brindisi, in conclusione, dichiara responsabile del sinistro il conducente della Peugeot e lo condanna a risarcire al danneggiato l’importo di euro 53.448,50, da cui andrà sottratta la somma di euro 29.000,00 già corrisposta dalla Compagnia di assicurazioni.
La decisione qui a commento si presenta condivisibile nella disamina della personalizzazione del danno.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche: