Respinto il ricorso di un’Autofficina che chiedeva il pagamento del credito ceduto da un automobilista coinvolto in un sinistro stradale di cui si era assunto la responsabilità, in sede CAI, il conducente del veicolo antagonista

Con l’ordinanza n. 25475/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un Autocentro che aveva agito in giudizio una compagnia assicurativa al fine di ottenere il pagamento del credito a lei ceduto da un automobilista in seguito a un sinistro stradale. Il guidatore dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente si era assunto tutta la responsabilità dell’accaduto in sede CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente), ma l’assicurazione di quest’ultimo non aveva ritenuto di comporre il contenzioso in via stragiudiziale.

Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda attrice, non ritenendo raggiunta la prova circa la compatibilità dei danni riscontrati sui due veicoli oggetto di scontro. Anche il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva ritenuto non opponibile all’Assicurazione il modulo di contestazione amichevole, ritenendo ciò possibile solo se reso dal responsabile del danno quando sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche se reso dal solo conducente del veicolo, essendo in questo caso litisconsorte facoltativo.

In relazione poi alla dinamica dell’incidente, il Giudice del merito aveva ritenuto non provata la effettiva verificazione dello stesso né se le riparazioni effettuate sul veicolo danneggiato fossero antecedenti o successive al sinistro stradale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Autofficina eccepiva che il Tribunale avesse fondato l’intera statuizione “su questioni non oggetto del contendere sulle quali si era formato il giudicato quali an debeatur, rilevanza del modulo CAI, validità della prima CTU stralciata, esame e critica della seconda, così da pubblicare una sentenza ultra petita”.

In particolare, il Giudice a quo non avrebbe rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, posto che parte appellante avrebbe censurato la sentenza di prime cure solo in merito al quantum debeatur.

Inoltre, eccepiva che il magistrato del gravame avesse richiesto alla ricorrente delle prove impossibili, c.d. diaboliche, oltre ad aver “omesso di applicare il consolidato principio del più probabile che non, nonché di aver invertito la presunzione di veridicità sancita dalla normativa di riferimento in ordine al modulo CAI con conseguente errato bilanciamento dell’onere della prova”.

Secondo il ricorrente sarebbe stato impossibile per il cessionario dimostrare lo stato delle vetture del cedente e del danneggiante nonché del momento e del luogo di eventuali riparazioni effettuate.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle doglianze proposte in quanto dirette ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, oltrepassando in questo modo i limiti del sindacato di legittimità. La richiesta del ricorrente, infatti, era volta a ottenere una diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie, attività di esclusiva competenza del giudice di merito. 

La redazione giuridica

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