La CTU ha evidenziato che le pregresse patologie dell’interessato hanno svolto un ruolo preponderante, quali concause pregresse, nel determinismo dell’evento morte rispetto alle conseguenze dirette riferibili al sinistro stradale (Tribunale di Milano, Sez. VI civile, Sentenza n. 6613/2021 pubblicata il 31/07/2021)

L’erede del defunto conviene a giudizio avanti il Tribunale di Milano la compagnia assicuratrice per sentirla condannare alla liquidazione dell’indennizzo assicurativo – quantificato in euro 75.000 – dovuto sulla base della polizza infortuni stipulata dal de cuius in data 13.5.13 – a seguito del decesso dell’assicurato avvenuto in data 14.5.14 quale conseguenza delle gravi lesioni riportate nel sinistro stradale in data 27.12.13. La Compagnia contesta l’operatività della polizza per essere il decesso conseguenza di altre patologie pregresse e dunque non indennizzabile ai sensi della clausola 39 delle condizioni generali.

Il Tribunale dispone CTU Medico-Legale al cui esito ritiene la domanda parzialmente fondata.

Preliminarmente viene rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla Compagnia assicuratrice.

L’attore ha allegato copia della dichiarazione di successione che reca sia il frontespizio con attestazione di conformità all’originale sia l’albero genealogico .

Tale documentazione consente di ritenere provata la veste di erede dell’attore, tenuto conto della parentela in linea retta col defunto (figlio) e dell’assenza di altri successibili (risultando premorto l’altro figlio).

Ciò posto, le conclusioni della CTU espletata, e i successivi chiarimenti in replica alle critiche, hanno escluso la riferibilità del sinistro occorso al de cuius alle pattuizioni di polizza.

La clausola 39 delle condizioni generali di polizza delimita l’indennizzo alle sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.

Tale delimitazione è espressa in maniera chiara e non fuorviante e, dunque, i contraenti hanno ritenuto di circoscrivere l’area indennizzabile ai soli esiti che presentino tali caratteristiche.

In tale ottica, conseguentemente, deve essere collocata la valutazione dei postumi e degli esiti occorsi all’infortunato .

La CTU ha evidenziato che “le pregresse patologie dell’interessato, rappresentate da “ipertensione arteriosa (non ben controllata dalla terapia), diabete mellito di tipo 2 e cardiopatia ischemica, hanno svolto un ruolo preponderante, quali concause pregresse, nel determinismo dell’evento morte rispetto alle conseguenze dirette riferibili al sinistro stradale”.

Pertanto, non è possibile qualificare il “trauma toracico e la successiva tracheotomia” quali cause dirette ed esclusive del decesso, così escludendosi l’indennizzabilità del fatto in conformità alle pattuizioni di polizza.

Le critiche dell’attore, secondo cui il quadro clinico rilevato al momento del decesso e l’accertata compatibilità dello stesso con una “sofferenza cerebrale ipposica e verosimile lesione cerebrale” non sarebbero riferibili al diabete mellito ovvero ai problemi cardiologici – in quanto risalenti a 15 anni prima – bensì al sinistro stradale, non colgono nel segno.

Evidenzia il Tribunale che “L’esito infausto è da riconnettersi al grave quadro clinico venutosi a determinare, ma l’eziologia dello stesso va vagliata in senso globale – ossia – considerando l’intera storia clinica dell’infortunato al fine di escludere – come indicato nella polizza – le concause che hanno svolto un ruolo decisivo nel determinismo degli eventi. In sostanza, il riportato trauma toracico e la successiva tracheotomia – pur gravi – ove riferite ad un soggetto sano non avrebbero condotto di per sé all’esito infausto” .

Difatti, il CTU, in sede di chiarimenti, ha ribadito che “le patologie dalle quali il deceduto era affetto hanno rivestito il ruolo di concause pregresse nel determinismo del decesso in maniera preponderante rispetto alle conseguenze dirette dell ‘evento lesivo “.

Ciò esclude l’indennizzo richiesto.

Accolta, invece, la domanda subordinata relativa all’indennità giornaliera da ricovero .

Al riguardo il CTU ha evidenziato che “il periodo di degenza è stato quantificato in relazione al criterio delle “conseguenze dirette ed esclusive ” tenuto conto degli esiti del sinistro e della durata media della degenza che siffatti esiti richiedono per un soggetto sano, pari a 15 giorni”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dell ‘entità dell’importo effettivamente riconosciuto .

Concludendo, il Tribunale di Milano condanna l’Assicurazione a versare a titolo di indennizzo la somma complessiva di euro 1.500,00; condanna la medesima a rifondere all’ attore le spese di lite liquidate in euro 3.240, oltre spese e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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