La polizza assicurativa a copertura del rischio caso di morte non è operativa se l’assicurato omette di comunicare tutti i pregressi clinici

Gli eredi di un uomo deceduto per infarto citano in giudizio (Tribunale di Torino, sez. IV, sentenza n. 3577 del 14 ottobre 2020) le Compagnie assicurative del gruppo Banca Intesa per vedere acclarato il loro obbligo di liquidare le somme dovute in forza delle Polizze assicurative collegate all’evento morte.

La compagnia Intesa Sanpaolo Vita eccepisce il diritto a rifiutare la liquidazione della prestazione assicurativa ex art. 1892, comma III c.c., per avere l’assicurato omesso di comunicare che nell’anno 2006 subiva un intervento chirurgico per carcinoma intestinale.

L’uomo deceduto era intestatario di 2 polizze assicurative che comprendevano la copertura assicurativa per il caso di morte; nelle polizze si legge che per il caso morte, Intesa Sanpaolo Vita avrebbe prestato copertura assicurativa per euro 45.000,00 per la prima polizza collegata al mutuo ed euro 33.014,00 per l’altra.

Il Tribunale non ritiene fondate le pretese avanzate dagli eredi dell’uomo deceduto.

Ai sensi dell’art. 1892 comma 1 c.c., le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

Quando l’uomo ha sottoscritto le polizze non ha riferito di essere stato sottoposto in data 19.4.2006 a intervento chirurgico per carcinoma dell’intestino tenue.

Tale circostanza è stata palesata alla Compagnia assicurativa solo attraverso il questionario anamnestico per il medico curante compilato, dopo il decesso del contraente, in data 5.10.2015.

Il comportamento reticente dell’uomo è confermato, peraltro, dalla circostanza che dalle dichiarazioni scritte rese nella polizza collegata al mutuo veniva indicato “buono stato di salute” e che “le condizioni di salute alla data della sottoscrizione sono conformi a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione”.

Le condizioni generali di assicurazione precisano “se l’Assicurato ha: un’età anagrafica fra i 18 anni compiuti e i 61 anni compiuti: in caso di capitale assicurato iniziale fino a 250.000,00 euro dovrà sottoscrivere la dichiarazione di adesione e rispondere negativamente a tutte le domande contenute nel Questionario anamnestico….senza omettere alcuna risposta;…dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni sono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere. Le compagnie possono rifiutare il pagamento della prestazione assicurata e/o dell’indennizzo qualora vengano a conoscenza dell’inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni dopo il verificarsi del sinistro”.

Anche nel modulo di adesione sottoscritto dall’uomo compare un avvertimento analogo: “Avvertenze relative alle dichiarazioni circa lo stato di salute e lo stile di vita Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione delle dichiarazioni previste, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle stesse”.

Relativamente all’altra polizza, denominata Proteggi Prestito, risultano avvertenze e limitazioni analoghe: “Ai fini della validità delle presenti coperture assicurative, l’Assicurato, in riferimento all’età anagrafica compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti, dichiara di essere in buono stato di salute e in particolare: …..di non aver mai sofferto di malattie gravi o significative; di non essere mai stato ricoverato in casa di cura, sanatori, ospedali, per malattie gravi o significative; di non avere mai subito gli interventi chirurgici significativi….”.

Le dichiarazioni dell’assicurato rendono evidente l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1892 c.c., avendo egli tenuto nascosto sia l’intervento chirurgico sia il carcinoma intestinale pregresso.

Il Tribunale ritiene provato anche lo stato soggettivo di dolo richiesto dalla norma perché sono state rese dichiarazioni inesatte in piena coscienza e volontà.

Ad ogni modo, ricorre comunque la colpa grave di avere omesso, dietro apposita domanda, la segnalazione di pregressi clinici suscettibili di esercitare un’effettiva influenza sul rischio assicurato.

Oltretutto, alla data di sottoscrizione della prima polizza l’uomo era ancora in “follow up” per il carcinoma e, in ogni caso, non è stata prodotta documentazione medica attestante lo stato di guarigione.

La Compagnia assicuratrice Intesa Sanpaolo Vita ha avuto contezza delle dichiarazioni reticenti dell’uomo solo esaminando il questionario del 5.10.2015, successivamente al decesso dell’assicurato e quindi al verificarsi del sinistro.

Al riguardo la Suprema Corte ha ribadito che l’onere di manifestare la volontà di annullare il contratto assicurativo nel termine di 3 mesi non sussiste quando il sinistro si manifesta anteriormente al decorso del suddetto termine e quindi, alla scoperta dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza dell’assicurato.

Sussistono, quindi, i presupposti per il diniego di pagamento delle somme pretese dagli eredi dell’uomo e non rileva che il decesso non sia in rapporto causale con la patologia taciuta.

La domanda viene rigettata con condanna al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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