La Corte di Cassazione fa il punto in merito al preliminare di vendita e ai rischi riguardanti la sua stipula da parte di chi non è proprietario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53593/2017 ha fatto il punto in merito al preliminare di vendita. I giudici hanno precisato che se la stipula avviene da parte di chi non è proprietario si ritiene configurato il reato di truffa.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bari aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva assolto un imputato dal reato di “truffa” (art. 640 c.p.).

In particolare, l’imputato era stato accusato di tale reato, in quanto egli avrebbe stipulato con due coniugi un preliminare di vendita di un appartamento da costruirsi.

L’uomo però, aveva fatto credere loro di essere proprietario del terreno su cui doveva essere realizzato l’immobile.

Secondo la Corte d’appello, non poteva ritenersi sussistente un’ipotesi di “truffa contrattuale”. Ciò in quanto l’imputato “aveva effettivamente sottoscritto un contratto di acquisto del detto terreno (…) in epoca precedente alla scrittura privata stipulata con i coniugi”.

Ritenendo la decisione ingiusta, i coniugi si sono dunque rivolti in Cassazione.

Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello aveva erroneamente assolto l’imputato. Ciò in quanto egli aveva acquistato il terreno “con riserva di proprietà” in favore del venditore.

Inoltre, il contratto di acquisto “era subordinato alla condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune”.

Ne consegue, pertanto, secondo i ricorrenti, che al momento della stipula del preliminare, l’imputato “non aveva ancora acquistato la proprietà del suolo, come falsamente dichiarato”.

La Corte di Cassazione ha dunque dato ragione ai coniugi, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Per gli Ermellini, dalla documentazione raccolta in corso di causa, era emerso che il contratto di acquisto del terreno da parte dell’imputato “era sottoposto a riserva di proprietà da parte del venditore (…) e alla condizione sospensiva che il Comune rilasciasse permesso a costruire”.

Dunque, secondo la Cassazione, era certo che, al momento della stipula del preliminare di vendita con i coniugi, l’imputato non aveva ancora acquistato la proprietà del terreno.

L’uomo si era infatti “limitato a stipulare una vendita obbligatoria, peraltro sottoposta alla condizione sospensiva che il comune rilasciasse il permesso a costruire”.

Ma non è tutto.

Scrivono i giudici che, “in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro”.

Nel caso oggetto della sentenza in commento , doveva ritenersi che i coniugi avessero confidato “nella titolarità del bene da parte del loro promittente venditore, che fraudolentemente aveva falsamente affermato di averne acquistato la proprietà”.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai coniugi. Quindi, ha annullato la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinché decidesse nuovamente sulla questione.

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

ACCESSIONE, LA COMPRAVENDITA DEL TERRENO INCLUDE GLI IMMOBILI EDIFICATI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui