In caso di intervenuta prescrizione della pretesa fiscale il giudice non può disporre la compensazione delle spese di giudizio
La vicenda
Un contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella esattoriale notificata da Equitalia Sud Spa (ora Agenzia delle Entrate- Riscossioni) per il pagamento della somma di 854,80 euro in favore della Regione Lazio, a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2008 e 2011. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo fondati i motivi svolti in punto di prescrizione della pretesa fiscale; ciononostante aveva disposto la compensazione delle spese.
La vicenda è giunta così in Cassazione. Ad avviso del ricorrente la decisione dei giudici dell’appello sulle spese era del tutto ingiustificata ed arbitraria.
All’esito del giudizio il giudice si pronuncia anche sulle spese. Secondo la regola generale, dettata dal primo comma dell’art. 91 c.p.c. “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Come è noto, tuttavia, l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede al comma 2 che le spese di giudizio possano essere compensate “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
La pronuncia della Cassazione
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, come nella specie, presenza di “questioni controvertibili” idonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411/2016; n. 11217/2016 e n. 22310/2017).
Per queste ragioni il ricorso è stato accolto. La Cassazione (Sezione Tributaria, ordinanza n. 8272/2020) ha così rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sulle spese alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
Avv. Sabrina Caporale
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