In caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro, il lavoratore è coperto da tutela assicurativa INAIL. Ma su chi incombe l’onere della prova? E quali sono gli specifici obblighi di tutela del datore di lavoro?

Infezione da Coronavirus sul lavoro: Il decreto “Cura Italia”

L’art. 42, comma 2 del c.d. Decreto “Cura Italia” stabilisce espressamente che “Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019 ».)) La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

La norma stabilisce che in caso di accertato contagio da Coronavirus, contratto sul luogo di lavoro, il lavoratore è coperto da tutela assicurativa INAIL.

Come è noto infatti, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’INAIL tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.

La tutela assicurativa INAIL

La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce dunque che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’INAIL.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. In tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, pertanto, sono configurabili come infortuni in itinere anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il percorso casa-lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro

Non va tuttavia dimenticato che tra i principali obblighi che la legge impone al datore di lavoro vi è proprio quello della sicurezza dei propri dipendenti. L’art. 2087 del codice civile stabilisce espressamente che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Ciò significa che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti e perciò, in applicazione delle regole generali del diritto penale egli potrebbe rispondere di lesioni colpose o omicidio colposo in caso di accertata condotta omissiva, qualora ciò si provi che la mancata osservanza delle misure antinfortunistiche sia stata causa dell’infezione o malattia del lavoratore.  

Le misure di tutela dei lavoratori contro il rischio infezione da Coronavirus

A ciò deve aggiungersi il d.lgs. 81/2008, c.d. (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) che, all’art. 15, elenca le “Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”; tra le quali vi rientrano:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

Mentre, l’art. 18 individua specifici obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali vi è quello di:  

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
  • affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.

L’onere della prova

Resta comunque la difficoltà di provare il nesso di derivazione causale tra la malattia (infezione) e il luogo di lavoro, vista l’elevata contagiosità del virus e le ancora poche e forse troppo confuse, verità scientifiche sui veicoli di contagio.

A tal proposito, l’INAIL ha fatto sapere nella propria circolare n. 13/2020 che la copertura assicurativa è riconosciuta al lavoratore a patto che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa o “in occasione del lavoro” e che l’onere della prova è a carico dell’assicurato. Insomma, quando si dice probatio diabolica

Fanno eccezione, tuttavia, alcune categorie professionali ad elevato rischio, si pensi agli operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti per i quali l’INAIL ha introdotto una presunzione semplice di contagio d’origine professionale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro.

La redazione giuridica

Leggi anche:

CORONAVIRUS: COME CAMBIA IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui