L’Agenzia delle Entrate non deve giudicare sulla utilità, o meno, delle spese, ma deve verificare meramente la congruità delle stesse in quanto sono insindacabili le strategie economiche dell’ azienda (CTR Toscana, Sez VIII, Sentenza n. 968 del 12 giugno 2019)

Annullato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana l’avviso di accertamento e pedissequa ripresa a tassazione delle spese di sponsorizzazione e pubblicità anche se l’Agenzia considerava tali spese non inerenti poiché prive della possibilità oggettiva di raggiungere come messaggio pubblicitario nelle gare sportive potenziali interlocutori.

L’Agenzia notificava avviso di accertamento a una società e riprendeva a tassazione gli importi che la stessa aveva posto in deduzione e pari al 20% del fatturato a titolo di spese per sponsorizzazione e pubblicità. In primo grado la Commissione Tributaria dava ragione all’azienda riconoscendo deducibili se congrui i costi di sponsorizzazione anche quando il fisco li ritiene inutili. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.

I Giudici di secondo grado considerano corretta la valutazione Tributaria Provinciale che definiva inutili le spese di sponsorizzazione e pubblicità perché non in grado di condizionare le abitudini d’acquisto dei consumatori.

L’Ufficio accertatore, viene specificato, deve dimostrare l’incongruità dei costi e non procedere a giudicare l’utilità dell’operazione aziendale.

Precisano inoltre i Giudici che l’inerenza dei costi non costituisce un nesso tra costi e ricavi. Difatti le spese sostenute dall’azienda, in particolar modo quelle di sponsorizzazione e pubblicitarie, sono solo potenzialmente in grado di produrre reddito imponibile, e la valutazione di inerenza e congruità deve essere effettuata in maniera qualitativa.

Solo qualora i costi di tali voci siano manifestamente abnormi e quindi antieconomici in proporzione al fatturato dell’azienda può discorrersi di mancanza di inerenza e, in tale caso, spetta al contribuente dimostrare che gli importi posti in deduzione siano concretamente stati utilizzati per le voci di spesa dedotte.

La redazione giuridica

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