Nella liquidazione del danno patrimoniale di tipo biologico è da ricomprendere anche il danno estetico permanente e le conseguenze dinamico-relazionali psichiche derivanti dallo stesso (Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 421/2019 del 8 luglio 2019)
Grave incidente stradale tra un veicolo e un pedone che attraversava sulle strisce pedonali e veniva sbalzata in avanti per oltre 17 metri dall’urto. Per tali ragioni il Tribunale valutava esclusiva nella causazione dell’evento la condotta del conducente del veicolo. In merito al risarcimento del danno la vittima chiedeva il ristoro del danno non patrimoniale di tipo biologico con personalizzazione elevata a causa del danno estetico permanente riportato.
Sul punto il Tribunale rammenta il consolidato orientamento secondo cui la liquidazione del danno è finalizzata a ristorare integralmente in danneggiato tenendo conto di tutte le perdite causate alla vittima dall’evento sinistroso, delle sofferenze morali e future.
Richiamando sul punto il relativo principio di diritto (Cass. Civ., 11609/2011 e 1361/2014) precisano ulteriormente che “il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione equitativa. Tale valutazione deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e devono essere idonei a consentire la personalizzazione del danno”.
Ciò premesso i Giudici affermano che il danno biologico subito dall’attrice viene valutato con adeguata personalizzazione avuto riguardo all’età e al danno estetico importante e consistente in esiti cicatriziali deturpanti sul volto che ne alterano i tratti somatici, e le relative ripercussioni a livello psichico.
In altri termini i Giudici di merito considerano la natura e l’entità delle lesioni subite dalla donna includenti anche il così detto “danno esistenziale o alla vita di relazione in quanto eziologicamente riconducibile e a una lesione nosograficamente determinabile” e procedono quindi a liquidare il danno biologico comprensivo delle conseguenze dinamico-relazionali esaurendo l’ambito del danno risarcibile.
La Compagnia garante per la RCA del veicolo responsabile del sinistro viene condannata a rifondere alla danneggiata l’importo di € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre alla refusione delle spese integrali di lite.
La redazione giuridica
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