Violazione della privacy, è perseguibile solo se reca danno alla persona offesa
La violazione della privacy è sempre punibile? A quanto pare no, perché per essere perseguibile deve arrecare un danno alla persona offesa. A stabilirlo la sezione penale del Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3307 del 23 giugno 2015.
Il caso di cui si è occupato il tribunale è quello di un uomo accusato del reato di “trattamento illecito dei dati personali altrui”, di cui all’art. 81 del c.p. e l’art. 167 del Codice Privacy, “per avere, al fine di recare un danno alla persona offesa”, abusivamente estratto la copia della carta d’identità della medesima dal suo computer, utilizzando i relativi dati identificativi al fine di effettuare “a suo nome registrazioni su siti internet (…) portali finalizzati ad incontri personali”.
La persona a cui aveva sottratto i dati era stato fino a poco tempo prima socio in affari, ma a causa di un litigio la loro collaborazione era terminata.
Poco dopo la rottura tra i due, la “vittima” aveva ricevuto diverse email di conferma dell’iscrizione ad alcuni siti e, “ricostruendo i fatti e presentando relativa querela” la stessa “indicava quale possibile autore o comunque soggetto che avrebbe avuto interesse ad una sorta di vendetta l’odierno imputato”.
Secondo il Tribunale, in questo caso non appariva “raggiunta in maniera incontrovertibile la prova della penale responsabilità” dell’imputato in ordine ai reati a lui contestati.
Inoltre, il Tribunale ha specificato che il reato di “trattamento illecito dei dati personali altrui”, disciplinato dall’art. 167 del Codice Privacy, sanziona il comportamento di chi, “al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali”.
Mancando quindi il risultato del profitto e quello del danno, il Tribunale ha stabilito che “la condotta in parola non fosse penalmente perseguibile nell’ipotesi in cui il trattamento di dati personali, pur avvenuto senza il consenso dell’interessato, non avesse prodotto alcun danno a carico dello stesso”, da intendersi come danno “relativo sia alla persona del soggetto cui i dati personali si riferiscono, sia al suo patrimonio, in termini di perdita patrimoniale o di mancato guadagno, derivante dall’utilizzazione non consentita dei dati personali”.
Di conseguenza il Tribunale ha assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste”




