Condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa ciascuno per furto aggravato commesso in privata dimora. Così venivano condannati i due imputati con sentenza emessa dai giudici della Corte di appello di Brescia

Invero, il furto era avvenuto all’interno di un camper in sosta presso un’area di parcheggio, mentre la parte lesa stava dormendo. Ebbene, può parlarsi, in questo caso di privata dimora?

Secondo la difesa dei due imputati, la risposta non può che essere negativa.

Si tratta, infatti, di un mezzo di locomozione meccanico, che come altri mezzi di trasporto, quali la vettura non può determinare la diversa qualificazione del reato. Né risulta accertato, in concreto, che in esso si svolgesse, oltre all’attività di locomozione, attività tipica della vita privata, diversa dalla mera locomozione.

Cosa dice a tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte?

Ebbene, il furto era avvenuto, nel caso di specie, all’interno di un camper ove le cose sottratte erano custodite.

I provvedimenti di merito – a detta dei giudici Ermellini – hanno fatto buon governo del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017), secondo il quale l’espressione contenuta nell’art. 624-bis c.p. in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora va riferita ad un luogo che sia stato funzionalmente destinato, in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico, allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima. In tale ambito, dunque, devono essere considerati compresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, assumano, comunque, caratteristiche d’intimità e riservatezza. L’estensione dell’ambito di applicabilità dell’art. 624-bis c.p., anche a luoghi diversi dall’abitazione in senso stretto deriva dall’esigenza di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza, in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, comunque, dalla necessità di tutela dell’individuo anche nel caso in cui compia atti della vita privata al di fuori dell’abitazione, sempre che si tratti di luoghi che ne conservino le caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.

È stato anche affermato, in sede di legittimità, proprio con riferimento al reato di furto commesso in un camper, che detto mezzo di trasporto non può essere considerato, di per sé, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in quanto idoneo strutturalmente a svolgere una funzione abitativa, oltre a quella di mera locomozione (in quanto “casa mobile”). Si è invece affermato che occorre piuttosto accertare in sede di merito che, in concreto, in detto mezzo siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016).

Orbene nel caso in esame era emerso che non soltanto il camper era parcheggiato in area di sosta, ma che all’interno di esso, la parte lesa stesse dormendo e che, dunque, il mezzo era utilizzato non soltanto come mezzo di trasporto, ma per il pernottamento, dunque, per lo svolgimento di attività tipica della vita privata, seppure in modo transitorio o contingente.

Siffatta circostanza doveva considerarsi di per se idonea a confermare la sentenza impugnata con necessario rigetto del ricorso dei due imputati.

La redazione giuridica

 

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