Il paziente ha diritto a essere visitato; se il medico non adempie è omissione di atti d’ufficio
Il paziente che arriva in Pronto Soccorso ha il diritto, in ogni caso, di essere sottoposto a visita medica. Lo ha chiarito la VI sezione penale della Corte di Cassazione, in tema di rifiuto di atti d’ufficio, con sentenza numero 40753 del 29 settembre 2016.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un medico condannato in secondo grado per aver posticipato un esame radiologico nonostante l’insistenza della paziente, peraltro non più giovane, e dello stesso personale infermieristico.
Alla donna, che lamentava un dolore acuto, era stato assegnato, al momento dell’accettazione, il codice triage verde e il camice bianco, nonostante non avesse altre urgenze, non ha consentito che venisse eseguito l’esame poiché era notte.
Per gli Ermellini il comportamento del medico non può reputarsi un legittimo esercizio della discrezionalità del sanitario. Il camice bianco avrebbe dovuto in ogni caso verificare la gravità della situazione lamentata dal paziente e, comunque, formulare una diagnosi precisa al fine di scongiurare, in via prioritaria, una patologia intensa e tale da richiedere un intervento tempestivo e irrimandabile.
La Cassazione specifica che il codice assegnato al momento dell’arrivo in Pronto soccorso non legittima mai il sanitario a omettere di visitare un paziente la cui patologia, al primo screening eseguito dal personale paramedico, sia stata valutata non grave. Il codice triage, piuttosto, limita la funzione del medico alla definizione di un ordine delle visite, che comunque devono essere eseguite.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del camice bianco, confermando il reato di rifiuto di atti di ufficio e stabilendo il principio secondo cui il carattere di urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.
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