Il nuovo codice della privacy disciplina anche la protezione dei dati online dopo il decesso: ecco tutto quello che c’è da sapere nel merito.

Il nuovo codice della privacy, figlio delle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 101/2018, disciplina – tra le altre cose – anche la protezione dei dati online dopo il decesso.

Un tema spinoso ma certamente di grande attualità al giorno d’oggi e che non poteva più essere sottovalutato.

Qual è dunque la sorte dei nostri profili social dopo il decesso? E come attuare una protezione dei dati online in questi casi?

A occuparsi dei diritti in materia di protezione dei dati personali riguardanti le persone decedute è l’articolo 2-terdecies.

Questo stabilisce che gli stessi possono essere esercitati, a esclusione dei casi in cui la legge lo vieta espressamente, da “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Il riferimento va, innanzitutto, a coloro i quali sono eredi del defunto. Ma non solo.

Infatti, per poter esercitare i diritti sulla privacy è sufficiente essere titolari di un proprio interesse, essere stati incaricati o vantare delle ragioni familiari che meritano di essere protette.

Tale regola ha però delle eccezioni. L’articolo 2-terdecies, al comma 2, stabilisce infatti che l’esercizio dei diritti dell’interessato non è ammesso quando quest’ultimo lo ha espressamente vietato. E lo ha fatto mediante una dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

Viene, così, ufficializzata la possibilità di redigere una sorta di testamento digitale con cui il titolare di un profilo social o di un account online può dettare delle disposizioni specifiche sulla gestione dei suoi dati personali in caso di decesso.

Ora, la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei propri diritti:

  • può riguardare tutti o solo alcuni di essi,
  • deve essere espressa in forma scritta,
  • deve risultare in modo non equivoco,
  • deve essere “specifica, libera e informata”

In merito a quest’ultimo punto, è bene precisare che ciò significa che le disposizioni devono essere comprensibili, non devono essere frutto di costrizioni o condizionamenti e devono conseguire a un’opportuna informazione in materia rilasciata dal titolare del trattamento.

Inoltre, la volontà può essere revocata o modificata in ogni momento.

In merito al testamento digitale, occorre ricordare che vi sono dei limiti. Limiti individuati dallo stesso articolo 2-terdecies del nuovo codice della privacy.

In particolare, esso non può ledere in alcun modo l’esercizio, da parte di terzi, dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato.

Inoltre, non deve in alcun modo essere compromesso il diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Nello specifico, i diritti cui fa riferimento la nuova norma sono i diritti di:

  • accesso ai dati
  • rettifica dei dati
  • cancellazione dei dati
  • limitazione all’utilizzo dei dati
  • portabilità dei dati
  • opposizione all’utilizzo dei dati
  • relativi alle decisioni interamente automatizzate.

Infine, chi intende predisporre un testamento digitale, deve considerare che, se vi sono più titolari del trattamento, la propria volontà dovrà essere adeguatamente comunicata a ciascuno di loro.

Pertanto, è fondamentale conservare con cura tutta la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta comunicazione.

 

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