Prove tardive nel giudizio d’appello: quando sono ammissibili?

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Nel giudizio d’appello civile, la questione dell’ammissibilità delle prove tardive è spesso al centro del dibattito processuale. La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sui limiti e le condizioni per la produzione documentale fuori termine, evidenziando il ruolo del contraddittorio e del principio di indispensabilità (Cassazione Civile, sez. III, 15/02/2024, n.4185).

I fatti

La vittima cita a giudizio SAI Assicurazioni, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché il Fondo stesso presso il Consap, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale subito alla guida della propria autovettura in Bologna, il 2 agosto 1999, quando fu investito da una vettura non identificata condotta da persona ignota.
Il Tribunale di Bologna riteneva inattendibili e insufficienti le prove fornite dall’attore e rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile il gravame. Tale sentenza veniva poi cassata dalla Corte di Cassazione con decisione n. 27481 del 30 ottobre 2018, accogliendo il ricorso proposto dalla madre, unica erede della vittima nel frattempo deceduta. Riassunto il giudizio, la Corte rigettava l’appello con sentenza del 13 luglio 2020.

Ricorso per cassazione e contestazione delle prove tardive

Avverso la sentenza del 13 luglio 2020, l’erede della vittima ricorre per Cassazione. Contesta che il Giudice d’appello abbia ammesso prove tardive e anche documenti, affermando che “anche fuori termine” una parte potrebbe integrare e completare la documentazione prodotta dalla controparte. Secondo la ricorrente, una volta maturata la preclusione, il Giudice non potrebbe ammettere nuove prove, e pertanto la Corte territoriale avrebbe violato il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, emettendo una decisione errata per non aver tenuto conto delle preclusioni istruttorie maturate. Inoltre, lamenta la ritenuta inattendibilità di uno dei testimoni e l’errata ricostruzione dei fatti.
Le censure non sono ritenute fondate, anche se, in relazione ad alcuni aspetti, la motivazione della sentenza d’appello dovrà essere corretta o integrata.

Valutazione della produzione documentale e motivazione corretta

La produzione in giudizio di prove tardive era finalizzata a completare la produzione del verbale della Polizia Municipale, già versato in atti in modo incompleto dalla vittima stessa. Tale attività processuale dell’appellata è ritenuta giustificata in base alla nozione di indispensabilità contenuta nell’art. 345, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis, secondo quanto affermato da Cass., S.U. n. 8203/2005. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata dovrà essere corretta o integrata, poiché la completa produzione documentale non poteva essere ignorata ai fini della decisione. In ogni caso, si deve considerare che la Corte d’Appello ha anche affermato che “come correttamente sostenuto dal Tribunale, la responsabilità della vittima in relazione alla causazione del sinistro pare risultare in modo pacifico…”.

Causalità del danno e valutazione delle difese in Cassazione

La Corte d’Appello ha condiviso la decisione del Tribunale anche sulla base di argomenti che prescindono dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, utilizzando elementi istruttori (come la cartella clinica) la cui utilizzabilità non è stata contestata, trattandosi di documenti prodotti dallo stesso attore. La decisione impugnata ha qualificato i fatti indicati dalla Compagnia convenuta (stato di ebbrezza e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) come semplici difese e non eccezioni in senso stretto, in quanto incidevano sulla causazione dell’evento e non sull’aggravamento del danno.
Viene in rilievo, dunque, l’art. 1227, comma 1, c.c., e non il comma 2. Tali circostanze potevano essere valutate anche d’ufficio dal Giudice.
In ogni caso, le censure sollevate riguardano l’apprezzamento del Giudice di merito, frutto della valutazione delle prove, e pertanto risultano insindacabili in sede di legittimità.

Avv. Emanuela Foligno

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