Non è impugnabile davanti alla Suprema Corte la decisione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale
Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 38421/2021, pronunciandosi sul ricorso delle parti civili contro la pronuncia con cui i Giudici del merito avevano condannato un automobilista al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, per il reato di cui all’art. 590 cod.pen. (per avere cagionato lesioni a un pedone, investendolo con il proprio veicolo, mentre era in procinto di completare l’attraversamento, con colpa consistita in negligenza ed imprudenza, avendo omesso di rallentare e consentire di terminare l’attraversamento).
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti avevano lamentato l’erronea applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043, 2056, 2059 cod.civ. e 185 cod.pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della provvisionale richiesta (nonostante il versamento, da parte del responsabile civile, del modesto importo di euro 154.737,48 a fronte di un danno biologico pari al 70% e di una inabilità temporanea totale di 365 giorni), essendosi ritenuto rilevante il sopravvenuto decesso del danneggiato, per cause indipendenti dal sinistro, ai fini della liquidazione del danno biologico e della provvisionale.
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