Responsabile per l’utilizzo dei materiali imperfetti è il produttore, ma i camici bianchi spetta l’obbligo della verifica
Quando si parla di responsabilità professionale, la prima cosa che viene in mente è un danno da malpractice, o comunque legato all’operato del professionista sanitario. Non è altrettanto immediato pensare che molte controversie legali nascono a seguito di danni e lesioni causati da protesi, ausili vari e da dispositivi biomedicali in generale.
Malfunzionamenti, difetti di produzione e materiali non conformi sono solo alcuni dei motivi che possono generare liti e contenziosi, che si tratti di dentiere come di protesi complesse e sofisticate, passando per pacemaker e attrezzature necessarie per vivere.
Responsabile per l’utilizzo di materiali imperfetti o non conformi è sempre il produttore, su cui grava l’obbligo di qualità – certificato in Europa dal marchio di conformità CE – per l’intera filiera produttiva.
A tal proposito, va ricordata la sentenza della Corte di Giustizia Europea 503 del marzo 2015 che stabilisce che, nel momento in cui si ravvisa un difetto di produzione, tutti i prodotti sono da considerare difettosi (senza doverli verificare uno ad uno) e quindi l’azienda è tenuta a sostituirli a sue spese.
Tutto ciò, però, non esclude i medici da possibili profili di responsabilità. Il camice bianco, infatti, è obbligato alla verifica che ogni presidio impiantato o proposto al paziente abbia tutti i passaggi prescritti dalla legge ai fini della sicurezza. E allo stesso modo deve tempestivamente segnalare eventuali difetti di cui dovesse accorgersi.
Ancora, se il medico ravvisa l’inadeguatezza organizzativa di una struttura sanitaria, deve avvisare il paziente e trasferirlo ad altra struttura.
Ci sono poi casi in cui i danni causati da un dispositivo non possono essere addebitati al medico. La recente sentenza della Cassazione (sez. IV Penale, sentenza n. 17656 del 28 aprile 2016), ad esempio, ha affermato che “non è penalmente responsabile il medico che impianti una protesi prodotta con materiali ai quali il paziente è allergico se non è informato delle allergie specifiche a causa di una malattia rara prima non diagnosticata”.




