Esteso il diritto all’indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti anche alle vittime di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Il Decreto legge n. 162/2019, cosiddetto ‘Milleproroghe’, ha esteso il diritto di indennizzo previsto dalla legge a favore delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle vittime “di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”. Quest’ultimo reato è stato introdotto nel nostro ordinamento con legge n. 63/2019, nota come “Codice Rosso”, ed è disciplinato dall’articolo n. 583 quinquies del codice penale, ai sensi del quale “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni”. Il Milleproroghe ha inoltre esteso il termine per la richiesta dell’indennizzo al 31 dicembre 2020.
Requisiti
In base alla normativa vigente, l’accesso all’indennizzo è subordinato all’esperimento infruttuoso, da parte della vittima, di un’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno. Fanno eccezione i casi in cui l’aggressore sia rimasto ignoto o abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La vittima non deve aver concorso in alcun modo, anche colposamente, alla commissione del reato o di altri reati connessi al medesimo. Inoltre, non deve essere stata condannata in via definitiva né deve essere sottoposta, alla data di presentazione della domanda, a procedimento penale per uno dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Infine, la vittima non deve aver percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dell’indennizzo, da parte di soggetti pubblici o privati.
Domanda di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti
La domanda di indennizzo deve essere presentata dall’interessato, o dagli eredi in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Deve essere corredata della copia della sentenza di condanna per uno dei reati intenzionali violenti previsti dalla legge o del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato.
Il richiedente, inoltre, deve presentare la documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’assenza delle condizioni ostative nonché sulla qualità di avente diritto. Infine, occorre la certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure il certificato di morte della vittima del reato.
Termini per la richiesta
La richiesta deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita o ancora dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale in caso di ammissione dell’imputato al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
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