L’affido esclusivo del figlio minore ad uno soltanto dei genitori costituisce l’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento condiviso; esso rappresenta una soluzione necessaria nei casi di elevata conflittualità tra coniugi
Dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa, il Tribunale di Monza (Quarta Sezione, sentenza n. 2625/2019) ha disposto l’affido esclusivo della loro figlia minore alla madre.
Affidamento condiviso e affido esclusivo
La Legge n. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l’affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all’interesse del minore. Tale tipologia di affidamento presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell’ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
L’affido condiviso si pone, in altre parole, come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell’affido esclusivo costituisce l’eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull’idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell’altro genitore e sulla non rispondenza dell’affido condiviso all’interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso in esame, il ricorrente aveva chiesto l’affido condiviso della figlia minore, dichiarandosi contrario alla conferma dell’affido esclusivo alla madre, già disposto in sede presidenziale.
Ma il Tribunale lombardo ha rigettato l’istanza ritenendo che l sua richiesta non fosse praticabile, in quanto i rapporti tra i due genitori erano molto conflittuali: il padre non aveva rapporti con la figlia dal 2014 e quest’ultima rifiutava di vederlo nonostante gli interventi giudiziali (mediante l’ausilio dei servizi sociali del territorio locale).
Era emerso inoltre che la minore stesse seguendo un percorso psicoterapeutico e che vi erano segnali di miglioramento in atto.
Ebbene, per l’adito Tribunale era opportuno che anche i genitori seguissero un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato a ridurre la conflittualità esistente nell’interesse della figlia, a comunicare tra di loro, a riconoscere l’importanza per la figlia di avere rapporti con entrambi i genitori e a riconoscere le esigenze di quest’ultima che avrebbero dovuto prevalere sulle loro reciproche recriminazioni.
La decisione
Peraltro, l’omessa regolare contribuzione economica da parte del padre aveva contribuito a inasprire i rapporti tra i due coniugi e non aveva facilitato i rapporti con la figlia, che vedeva la madre come l’unico genitore che si faceva carico delle sue esigenze anche materiali.
Per queste ragioni è stato confermato l’affido esclusivo della minore alla madre con conseguente diritto di quest’ultima alla assegnazione della casa coniugale e l’obbligo per l’ex coniuge di versare l’importo di 500 euro mensili, a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive.
La redazione giuridica
Leggi anche:
L’AFFIDAMENTO CIONGIUNTO E’ CONDIVISIONE DI SCELTE EDUCATIVE E FORMATIVE