Redditi di impresa, accertamenti anche con scritture contabili regolari

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E’ legittimo l’accertamento dei redditi di impresa fondato su elementi presuntivi, laddove l’imprenditore non riesca a dimostrare il contrario

In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 21130/2018, richiamando un principio già affermato dalla Corte di legittimità.

Nel caso esaminato, i Giudici del Palazzaccio si sono pronunciati sul ricorso presentato da un imprenditore operante nel settore della somministrazione del caffè. Questi aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva elevato il reddito dichiarato per l’anno 2005 di 25.858 euro. Il tutto a fronte di ricavi dichiarati pari a 199.139 euro.

La commissione tributaria provinciale di Benevento aveva accolto il ricorso. La sentenza era stata parzialmente riformata da commissione tributaria della Regione Campania, che aveva rideterminato  i maggiori ricavi in euro 25.000. La CTR Regionale, peraltro aveva rilevato la corretta valutazione dell’Ufficio che aveva calcolato la polvere di caffè necessaria per una singola tazzina. Ciò tenendo conto degli scarti di lavorazione.

Il contribuente aveva quindi presentato ricorso davanti alla Suprema Corte lamentando l’illegittimità dell’accertamento.

A suo giudizio, la CTR non aveva tenuto conto del fatto che, in presenza di scritture contabili regolari, l’ufficio non aveva dedotto presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre, era incomprensibile la conclusione secondo la quale, per preparare una tazzina di caffè, occorrono 6,5-7 grammi di polvere riducendo così il reddito accertato in base a criteri meramente equitativi.

La Suprema Corte, tuttavia, non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni svolte, rigettando il ricorso in quanto infondato. Secondo gli Ermellini, come anticipato, il fatto che le scritture contabili siano corrette, non esclude la legittimità del controllo del reddito d’impresa. Ciò “sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente.”.

L’accertamento era da ritenersi, quindi, legittimo. Quanto al secondo motivo di doglianza, peraltro, il contribuente non aveva fornito prova contraria circa la quantità di polvere di caffè necessaria per preparare una tazzina.

 

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