Nelle strutture aziendali complesse la responsabilità, in caso di infortuni sul lavoro occasionati dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, va valutata in ragione delle funzioni in concreto esercitate

In tema di infortuni sul lavoro la posizione di garanzia grava anche su colui che eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro. Pertanto l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione  non deve fondarsi sulla qualifica rivestita. Bisogna invece fare riferimento alle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono rispetto alla carica attribuita, ovvero alla funzione formale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 39324/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dall’amministratrice di una ditta. Questa era stata ritenuta responsabile dell’incidente di cui era rimasto vittima un operaio mentre utilizzava un macchinario aziendale.

L’imputata lamentava, tra gli altri motivi, che la responsabilità dovesse essere valutata in ragione delle funzioni in concreto esercitate. A suo dire, essendo datrice di lavoro di una ditta con più di 500 dipendenti, non poteva rispondere delle accuse che le venivano mosse. Vi erano infatti diversi soggetti preposti a garantire la sicurezza dei dipendenti, compresi i capi cantiere.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire a tale argomentazione.

Secondo i Giudici Ermellini, infatti, nelle strutture aziendali complesse, ai fini dell’individuazione del garante occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio.

Per la Cassazione è generalmente riconducibile “alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa”. Il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa sarebbe invece riconducibile alla responsabilità del dirigente. La responsabilità per l’incidente derivante da scelte gestionali, infine, sarebbe ascrivibile al datore di lavoro.

Nel caso esaminato, il Giudice a quo non aveva correttamente applicato tali indicazioni con riguardo alla datrice. Il tribunale, infatti, considerato il ruolo svolto dall’imputata “ne ha fatto derivare, sic et simpliciter, la specifica responsabilità per l’uso di una leva non adatta senza alcuna verifica di quei particolari profili di colpa che attengono alla figura ricoperta dalla ricorrente”.

 

Leggi anche:

DIPENDENTE INFORTUNATO, IL DATORE DI LAVORO PUÒ MANDARE MEDICO A CASA?

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui