Negato il ristoro a un’insegnante che chiedeva il ristoro del danno dovuto alla reiterazione di supplenze a termine
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1912/2020, si è pronunciata sul ricorso di una insegnante di scuola media secondaria che aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per vedersi riconoscere il risarcimento in ragione della reiterazione di supplenze a termine.
Se in primo grado il Tribunale aveva accolto le pretese della docente, la Corte di appello aveva riformato la decisione condannandola a restituire quanto stabilito dal Giudice di prime cure.Per la Corte territoriale, infatti, non poteva essere riconosciuto alcun ristoro del danno in favore della docente, sia in ragione dell’avvenuta stabilizzazione, sia perché si trattava di reiterazione di supplenze su organico di fatto, fino al termine dell’attività scolastica (30 giugno) e non era stato provato il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, in relazione a concrete circostanze.
Nel ricorrere per cassazione la dipendente del MIUR eccepiva, tra gli altri motivi, l’irrilevanza ai fini del risarcimento della distinzione tra organico di fatto e di diritto. Infine deduceva che spettasse al Ministero indicare i dati numerici dell’organico di fatto nel periodo di causa, a dimostrazione della sua transitorietà.
Per la Suprema Corte, tuttavia, le doglianze dell’insegnante sono manifestamente infondate.
Gli Ermellini, in linea con l’orientamento giurisprudenziale della Corte, hanno chiarito che, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, situazione che, nel caso in esame, la ricorrente non risultava aver prospettato nel giudizio di merito. In proposito non assume rilevanza il rilievo relativo all’onere della prova, spettando all’attore, secondo le regole di ripartizione del predetto onere, la prova del diritto dedotto in giudizio.
La redazione giuridica
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